Art. 13 
 
Disposizioni  di  semplificazione  in  tema  di  registrazione  degli
                              acquisti 
 
  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole «Il contribuente  deve  numerare  in
ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo  17  e  deve  annotarle  in  apposito  registro»   sono
sostituite dalle seguenti:  «Il  contribuente  deve  annotare  in  un
apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai  beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo 17,»; 
    b) al secondo comma, le parole «il  numero  progressivo  ad  essa
attribuito,» sono soppresse.