Art. 13. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
    alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, per l'anno  finanziario  2019,  in  conformita'  all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 12). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno  finanziario
2019,  le  variazioni  compensative  di  bilancio,  in   termini   di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione
delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale
della pesca e dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione  « Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo per l'anno finanziario 2019,  ai  competenti  capitoli  dello
stato  di  previsione  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo  la
ripartizione percentuale indicata all'articolo  24,  comma  2,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, le variazioni compensative di  bilancio,  in
termini di competenza e di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di
quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione  e  riorganizzazione
di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2019,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo,  le  somme
iscritte, in termini di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  nel
capitolo 7810 « Somme da  ripartire  per  assicurare  la  continuita'
degli  interventi  pubblici  nel  settore  agricolo   e   forestale »
istituito  nel  programma  « Politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare,  della  pesca,  dell'ippica  e   mezzi   tecnici   di
produzione », nell'ambito  della  missione  « Agricoltura,  politiche
agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione,  destinato
alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999,  n.  499,  recante
razionalizzazione   degli   interventi    nel    settore    agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno  finanziario
2019, delle somme versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  da
amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi  di  programma,
convenzioni e intese per il raggiungimento  di  finalita'  comuni  in
materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno
1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e  dell'articolo  15
della legge 7 agosto 1990, n. 241.