Art. 13 
 
                        Adeguamento al parere 
 
  1. Qualora l'Autorita' adotti un parere vincolante, le  parti  sono
tenute a comunicare all'Autorita' - Ufficio precontenzioso e pareri -
mediante PEC, entro trentacinque giorni dalla ricezione  del  parere,
le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere. 
  2. Qualora l'Autorita' adotti un parere non  vincolante,  le  parti
interessate  comunicano  comunque,  entro   sessanta   giorni   dalla
ricezione del parere, le determinazioni adottate. 
  3. Nel caso di omissione o non veridicita' delle  comunicazioni  di
cui al presente articolo, si applica l'art. 213, comma 13 del  codice
e a tal fine vengono trasmessi gli atti  all'ufficio  competente  per
l'applicazione delle sanzioni.