Art. 13 Adeguamento al parere 1. Qualora l'Autorita' adotti un parere vincolante, le parti sono tenute a comunicare all'Autorita' - Ufficio precontenzioso e pareri - mediante PEC, entro trentacinque giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere. 2. Qualora l'Autorita' adotti un parere non vincolante, le parti interessate comunicano comunque, entro sessanta giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate. 3. Nel caso di omissione o non veridicita' delle comunicazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 213, comma 13 del codice e a tal fine vengono trasmessi gli atti all'ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni.