Art. 13 Comunicazioni e consultazione della Commissione 1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto. 2. La RAI pubblica sul proprio sito web con frequenza quotidiana e con modalita' tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c): a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'art. 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna; b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere; c) l'ascolto di ciascun programma. 3. La RAI pubblica sul proprio sito web il venerdi' con frequenza settimanale e con modalita' tali da renderli scaricabili: a) il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), e b) programmate la settimana successiva; b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'art. 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per tutto il periodo elettorale, dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c). 4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.