Art. 13 Compiti e funzionamento della Commissione di appello 1. La Commissione di appello esplica la propria attivita' con la presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione puo' funzionare con quattro componenti compreso il presidente; in tal caso, ai fini dell'espressione del giudizio di cui al comma 2, in caso di parita' prevale il giudizio del presidente. 2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti della commissione di appello redigono una scheda individuale, conforme al modello riportato nell'allegato 5, sottoscritta dal presidente e dal commissario. Dalla scheda di degustazione individuale deve risultare il giudizio di «idoneita'» o di «non idoneita'»; in tale ultimo caso deve risultare l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o piu' difetti e la relativa natura. Il giudizio definitivo della Commissione di appello e' espresso a maggioranza. In caso di giudizio di «non idoneita'» e' compilata una scheda riepilogativa, conforme al modello riportato nell'allegato 5-bis, contenente gli elementi rilevati dalle sezioni «difetti» e «natura» delle schede individuali, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione. 3. L'esito del giudizio definitivo della Commissione di appello e' comunicato, a cura del segretario, entro tre giorni a mezzo di posta elettronica certificata alla ditta interessata e all'organismo di controllo. In caso di giudizio di «non idoneita'», alla predetta comunicazione e' allegata la scheda riepilogativa di cui al comma 2. In caso di giudizio di «idoneita'» l'organismo di controllo inserisce la certificazione positiva per la relativa partita nel registro telematico. 4. Nel caso di conferma del giudizio di «non idoneita'», l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.