(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                          Diritto di difesa 
 
    1. Il destinatario della comunicazione di cui  all'art.  12  puo'
esercitare  il  diritto  di  difesa  mediante  la  presentazione   di
deduzioni  scritte  e  documenti,   nonche',   ove   richiesta,   con
l'audizione personale in merito ai fatti oggetto di comunicazione. 
    2. Entro trenta giorni dalla  data  di  notifica  della  predetta
comunicazione  le  deduzioni  scritte  e  i  documenti  sono  inviati
all'unita' organizzativa competente. 
    3. Il  destinatario  della  comunicazione  puo'  richiedere,  con
specifica  istanza  debitamente  motivata,  una  breve  proroga.   La
proroga, di norma  non  superiore  a  quindici  giorni,  puo'  essere
concessa secondo criteri di proporzionalita' anche in relazione  alle
caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e  alla
complessita' della vicenda presa in esame. Il dipartimento,  servizio
o altra unita' organizzativa competente comunica l'accoglimento o  il
rigetto della richiesta di proroga. 
    4. Ove sia altresi' richiesta un'audizione, con istanza specifica
anche allegata alle memorie difensive  indirizzate  al  dipartimento,
servizio o altra unita'  organizzativa  competente,  la  medesima  ha
luogo presso la sede del Garante  nella  data  fissata  dall'ufficio.
Dell'audizione e' redatto un sintetico verbale a  cura  dell'ufficio.
L'eventuale   rinuncia   all'audizione   deve    essere    comunicata
tempestivamente   al   dipartimento,   servizio   o   altra    unita'
organizzativa competente in relazione  all'istruttoria.  In  sede  di
audizione i richiedenti svolgono le proprie controdeduzioni, evitando
duplicazioni o meri rinvii a quanto gia' rappresentato negli  scritti
difensivi.  L'audizione  delle  persone  fisiche  destinatarie  della
comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, ha carattere  strettamente
personale; e' consentita la partecipazione  con  l'assistenza  di  un
avvocato o di altro consulente. 
    5. La mancata presentazione di controdeduzioni  scritte  o  della
richiesta di audizione non pregiudica il seguito del procedimento.