Art. 13 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione
e  ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici
pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad
assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'allegato 1, attraverso la concessione di  contributi  per  la
realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma
2, si provvede a: 
  a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici  di  cui
al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto  di  proprieta'  di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e
ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse  disponibili  ((
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8 )); 
  b) predisporre e approvare un piano di  interventi  finalizzati  ad
assicurare  la   funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle
infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8; 
  c) predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che
quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei  limiti  delle
risorse  disponibili  ((  nelle  contabilita'  speciali  ))  di   cui
all'articolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali ovvero il competente Assessorato  della
Regione Siciliana; 
  d) predisporre ed approvare  un  piano  di  interventi  sulle  aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita'  per
dissesti  che  costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   ed
infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto  idrogeologico
e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. 
  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con
apposito  atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,   i
Commissari individuano, con specifica  motivazione,  gli  interventi,
inseriti in detti piani, che rivestono  un'importanza  essenziale  ai
fini della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi.  La
realizzazione degli interventi di cui al  primo  periodo  costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui  all'articolo
63, comma 1, del codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da
parte del Commissario (( possono applicarsi )) le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad
almeno cinque  operatori  economici  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 16. In mancanza di un numero  sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella  predetta  Anagrafe,  l'invito  deve  essere
rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16.  I  lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita ai  sensi  dell'articolo  77  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli  enti  locali
delle medesime regioni, ove a tali fini da esse  individuati,  previa
specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di  gara
relativamente agli immobili di  loro  proprieta',  nei  limiti  delle
risorse disponibili e previa approvazione  da  parte  dei  Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. 
  5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a  carico  delle
risorse delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  8  e  nei
limiti delle  risorse  disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico. 
  (( 5-bis. Al fine di  dare  attuazione  alla  programmazione  degli
interventi di  cui  al  comma  1,  i  Commissari  possono  provvedere
direttamente agli interventi inseriti  nella  programmazione  e  gia'
oggetto di finanziamento per i quali l'ente  proprietario  non  abbia
manifestato la disponibilita' a  svolgere  le  funzioni  di  soggetto
attuatore di cui all'articolo 14. )) 
  6. Sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dai  Commissari  e  in
coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di
cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati  provvedono
a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario. 
  7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal  Commissario,
i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono  procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici
indicati all'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016. L'affidamento degli  incarichi  di  cui  al  primo  periodo  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita'. 
  8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti  presentati
dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'  economica
degli stessi (( e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da  parte
degli  organi  competenti,  anche  mediante  apposita  conferenza  di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n. 241 )), approvano definitivamente  i  progetti  esecutivi  e
adottano il decreto di concessione del contributo. 
  (( 8-bis. Con apposito atto da emanare ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 2, sono indicate  le  modalita'  di  attuazione  del  comma  6,
nonche' di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi
competenti, mediante apposita conferenza di servizi. )) 
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229.