(( Art. 13 bis 
 
                Reintroduzione della denuncia fiscale 
                     per la vendita di alcolici 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «,  ad  esclusione
degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento  pubblico,
degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse. ))