(( Art. 13 quater 
 
  Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive 
 
  1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di  nomina
del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello
Stato che appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con  questi  ultimi
per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei
canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui  all'articolo  109,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  forniti  dal  Ministero
dell'interno, in forma anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,
all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini  di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta  di  soggiorno,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o
il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera
e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Tali  dati  sono
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli  trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione  immobiliare
ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, ai fini  dell'analisi  del  rischio  relativamente  alla
correttezza degli adempimenti fiscali. 
  3. I criteri, i termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione  delle
disposizioni del comma 2 sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il  termine
di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 
  4. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  turistica,
assicurare la tutela del turista e contrastare  forme  irregolari  di
ospitalita',  anche  ai  fini  fiscali,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituita
una apposita banca  dati  delle  strutture  ricettive  nonche'  degli
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale,
identificati mediante un codice alfanumerico, di  seguito  denominato
«codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente
all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. 
  5. Con decreto del Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti: 
  a) le norme per la realizzazione e la gestione  della  banca  dati,
compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
  b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella  banca
dati; 
  c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca  dati
sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita' preposte  ai
controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet
istituzionale del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
  d)  i  criteri  che  determinano   la   composizione   del   codice
identificativo, sulla base della tipologia  e  delle  caratteristiche
della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio
comunale. 
  6. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il
direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione
dei dati  personali,  sono  definite  le  modalita'  applicative  per
l'accesso  ai  dati  relativi  al  codice  identificativo  da   parte
dell'Agenzia delle entrate. 
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive,  i  soggetti  che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti  che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile o porzioni di  esso  con  persone  che  dispongono  di
unita' immobiliari o porzioni  di  esse  da  locare,  sono  tenuti  a
pubblicare il  codice  identificativo  nelle  comunicazioni  inerenti
all'offerta e alla promozione. 
  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui  al  comma  7  comporta
l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In
caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata  del
doppio. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma
4, pari a 1 milione di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al  comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo. ))