Art. 13 
 
           Richiesta e rilascio di IU a livello aggregato 
              generati dall'emittente di identificativi 
 
  1. Gli operatori economici che richiedono IU  a  livello  aggregato
sulla  base  di  una  richiesta   all'emittente   di   identificativi
competente   introducono   tali   richieste   per   via   elettronica
conformemente all'art. 36. 
  2.  Gli  operatori  economici  che   introducono   tali   richieste
trasmettono le informazioni di  cui  all'allegato  II,  capitolo  II,
sezione 2, punto 2.2, nel formato ivi indicato. 
  3.  Per  i  fabbricanti   e   gli   importatori,   l'emittente   di
identificativi, entro due giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della
richiesta e nell'ordine indicato: 
    a) genera il codice di cui all'art. 11, comma 2; 
    b) trasmette i codici e le informazioni di cui al comma 2 tramite
il router al repertorio primario del fabbricante  o  dell'importatore
richiedente, a norma dell'art. 26; e 
    c) trasmette i  codici  per  via  elettronica  al  fabbricante  o
all'importatore richiedente. 
  4. Per gli operatori economici  diversi  dai  fabbricanti  e  dagli
importatori,  l'emittente  di  identificativi,   entro   due   giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato: 
    a) genera il codice di cui all'art. 11, comma 2; 
    b) trasmette i codici e le informazioni di cui al comma 2 tramite
il router al repertorio secondario, a norma dell'art. 26; e 
    c)  trasmette  i  codici  per  via  elettronica  agli   operatori
economici richiedenti. 
  5. Entro un  giorno  lavorativo  gli  operatori  economici  possono
annullare una richiesta inviata  a  norma  del  comma 1  mediante  un
messaggio di richiamo, come ulteriormente definito  all'allegato  II,
capitolo II, sezione 5, punto 5, nel formato ivi indicato. 
  6. Non e' ammesso il riutilizzo degli IU a livello aggregato emessi
dall'emittente di identificativi competente.