Art. 13 Richiesta e rilascio di IU a livello aggregato generati dall'emittente di identificativi 1. Gli operatori economici che richiedono IU a livello aggregato sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente introducono tali richieste per via elettronica conformemente all'art. 36. 2. Gli operatori economici che introducono tali richieste trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.2, nel formato ivi indicato. 3. Per i fabbricanti e gli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato: a) genera il codice di cui all'art. 11, comma 2; b) trasmette i codici e le informazioni di cui al comma 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'art. 26; e c) trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente. 4. Per gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato: a) genera il codice di cui all'art. 11, comma 2; b) trasmette i codici e le informazioni di cui al comma 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'art. 26; e c) trasmette i codici per via elettronica agli operatori economici richiedenti. 5. Entro un giorno lavorativo gli operatori economici possono annullare una richiesta inviata a norma del comma 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5, nel formato ivi indicato. 6. Non e' ammesso il riutilizzo degli IU a livello aggregato emessi dall'emittente di identificativi competente.