Art. 13 
 
                        Valori a base d'asta 
                e valore minimo comunque riconosciuto 
 
  1. L'asta al ribasso e' realizzata  tramite  offerte  di  riduzione
percentuale sulla tariffa di riferimento. 
  2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori
al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%. 
  3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o  piu'  offerte
con riduzione al valore del 70%, nella successiva  procedura  saranno
escluse le offerte di riduzione superiori all'80%. Nel  caso  in  cui
pervengano,  nelle  successive  procedure,  una  o  piu'  offerte  di
riduzione  al  valore  dell'80%,  nelle  procedure  seguenti  saranno
escluse le offerte di riduzione  superiori  al  90%.  4.  La  tariffa
offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente,  e'
quella  corrispondente  alla  riduzione  percentuale  massima   della
tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 2 e  al  comma
3,  a  condizione  che  siano   rispettati   i   requisiti   per   la
partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.