Art. 13 
 
           Misure per il contrasto di fenomeni di violenza 
                 connessi a manifestazioni sportive 
 
  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi
in cui si svolgono manifestazioni sportive  specificamente  indicate,
nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle
manifestazioni medesime, nei confronti di: 
  a) coloro che risultino denunciati per aver preso  parte  attiva  a
episodi di violenza su persone o cose  in  occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive, o che  nelle  medesime  circostanze  abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza; 
  b) coloro che, sulla base di elementi  di  fatto,  risultino  avere
tenuto, anche  all'estero,  sia  singolarmente  che  in  gruppo,  una
condotta  evidentemente  finalizzata  alla  partecipazione  attiva  a
episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in
pericolo la sicurezza pubblica o da  creare  turbative  per  l'ordine
pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); 
  c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza
non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per  alcuno  dei
reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma,  della  legge  18
aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22  maggio  1975,  n.
152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26  aprile  1993,  n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  1993,  n.
205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente  legge,
per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge  8  febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41, o per alcuno  dei  delitti  contro  l'ordine  pubblico  o  dei
delitti di  comune  pericolo  mediante  violenza,  di  cui  al  libro
secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di
cui all'articolo 588 dello  stesso  codice,  ovvero  per  alcuno  dei
delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice
di procedura penale, anche se il  fatto  non  e'  stato  commesso  in
occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
  d) (( soggetti )) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  d),  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche  se  la  condotta
non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni
sportive.»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        «1-ter. Il divieto di cui al comma  1  puo'  essere  disposto
anche per le manifestazioni  sportive  che  si  svolgono  all'estero,
specificamente indicate. Il divieto di  accesso  alle  manifestazioni
sportive che si svolgono in Italia puo' essere disposto  anche  dalle
competenti autorita' degli altri Stati  membri  dell'Unione  europea,
con i provvedimenti previsti dai rispettivi  ordinamenti.  Per  fatti
commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente  o
dagli organi delle Forze di polizia italiane  che  assicurano,  sulla
base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorita'
nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto
dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del  luogo
di dimora abituale del destinatario della misura.»; 
  (( 3) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei
confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo
periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al  comma  2  e  la
durata del  nuovo  divieto  e  della  prescrizione  non  puo'  essere
inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni»; )) 
      4) al comma 7, le parole «da due a otto anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da due a dieci anni»; 
  (( 5) al comma 8-bis, dopo le parole:  «se  il  soggetto»  e  prima
delle parole: «ha dato prova» sono inserite le seguenti: «ha adottato
condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale  del
danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o  la  concreta
collaborazione  con  l'autorita'  di  polizia   o   con   l'autorita'
giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai
fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo
svolgimento  di  lavori  di  pubblica  utilita',  secondo   modalita'
stabilite con decreto del Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  senza  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, consistenti nella prestazione di  un'attivita'  non
retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le  regioni,
le province e i comuni, e»; )) 
      6) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
        «8-ter. Con il divieto di cui al comma  1  il  questore  puo'
imporre ai soggetti  che  risultano  definitivamente  condannati  per
delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3,  comma  4,
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i  quali
puo' essere proposta opposizione ai sensi del comma  6  del  medesimo
articolo 3. Nel caso di violazione dei  divieti  di  cui  al  periodo
precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76,  comma  2,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»; 
    b) all'articolo 6-quater e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo,
si applicano altresi' a chiunque  commette  uno  dei  fatti  previsti
dagli articoli 336 e  337  del  codice  penale  nei  confronti  degli
arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita'  tecnica
delle manifestazioni sportive.»; 
    c) all'articolo 6-quinquies e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
      «1-bis. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  altresi'  a
chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del
codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti  che
assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.». 
  2.  All'articolo  8  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  E'  vietato  alle  societa'  sportive  corrispondere,   in
qualsiasi forma,  diretta  o  indiretta,  sovvenzioni,  contributi  e
facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti
e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito: 
        a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo  6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento
e  fino  a  che  non  sia  intervenuta  la  riabilitazione  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989; 
        b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo  6
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  per  la  durata
del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la  riabilitazione
ai sensi dell'articolo 70 del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159 del 2011; 
        c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza
non definitiva,  per  reati  commessi  in  occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione
di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Alle societa' sportive e'  vietato  altresi'  stipulare
con soggetti destinatari dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento
e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti  aventi
ad oggetto la concessione  dei  diritti  previsti  dall'articolo  20,
commi 1 e 2, del codice  della  proprieta'  industriale,  di  cui  al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30.  E'  parimenti  vietato
alle  societa'  sportive  corrispondere  contributi,  sovvenzioni   e
facilitazioni di qualsiasi genere  ad  associazioni  di  sostenitori,
comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»; 
    c) al comma 3, le parole «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  6,  6-quater  e
          6-quinquies  della  legge  13   dicembre   1989,   n.   401
          (Interventi  nel  settore  del  giuoco  e  delle  scommesse
          clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
          manifestazioni   sportive),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si  svolgono
          manifestazioni sportive). - 1. Il questore puo' disporre il
          divieto  di  accesso  ai  luoghi   in   cui   si   svolgono
          manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche'  a
          quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
          transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o
          assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: 
                a) coloro che risultino  denunciati  per  aver  preso
          parte attiva a episodi di violenza su  persone  o  cose  in
          occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
          medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
          alla violenza; 
                b) coloro che,  sulla  base  di  elementi  di  fatto,
          risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente
          che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata  alla
          partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia  o
          di intimidazione, tali da porre in  pericolo  la  sicurezza
          pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico  nelle
          medesime circostanze di cui alla lettera a); 
                c) coloro  che  risultino  denunciati  o  condannati,
          anche con sentenza non definitiva,  nel  corso  dei  cinque
          anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4,
          primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,
          all'articolo  5  della  legge  22  maggio  1975,  n.   152,
          all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  1993,
          n. 122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1  e  2,  e
          6-ter  della  presente  legge,  per   il   reato   di   cui
          all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2007,
          n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico  o
          dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al
          libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice  penale  o
          per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice,
          ovvero per alcuno dei  delitti  di  cui  all'articolo  380,
          comma 2, lettere f) e h), del codice di  procedura  penale,
          anche se il fatto non e' stato commesso in  occasione  o  a
          causa di manifestazioni sportive; 
                d) soggetti di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera
          d), del codice delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, anche se la condotta non e'  stata  posta  in
          essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 
              (Omissis). 
              1-ter. Il  divieto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          disposto  anche  per  le  manifestazioni  sportive  che  si
          svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di
          accesso alle manifestazioni sportive  che  si  svolgono  in
          Italia  puo'  essere  disposto   anche   dalle   competenti
          autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con
          i provvedimenti previsti dai  rispettivi  ordinamenti.  Per
          fatti   commessi   all'estero,   accertati   dall'autorita'
          straniera competente o dagli organi delle Forze di  polizia
          italiane  che  assicurano,  sulla  base  di   rapporti   di
          cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo
          di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto
          dal questore della provincia del luogo di residenza  ovvero
          del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. 
              (Omissis). 
              5.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  e   l'ulteriore
          prescrizione di cui al comma 2  non  possono  avere  durata
          inferiore a un anno  e  superiore  a  cinque  anni  e  sono
          revocati  o  modificati  qualora,  anche  per  effetto   di
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
          o siano mutate le  condizioni  che  ne  hanno  giustificato
          l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al  comma
          1, la durata non puo'  essere  inferiore  a  tre  anni  nei
          confronti di coloro  che  ne  assumono  la  direzione.  Nei
          confronti della persona gia' destinataria  del  divieto  di
          cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione  di
          cui al comma 2 e  la  durata  del  nuovo  divieto  e  della
          prescrizione non puo' essere  inferiore  a  cinque  anni  e
          superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al  comma  2
          e' comunque applicata quando risulta, anche sulla  base  di
          documentazione  videofotografica  o   di   altri   elementi
          oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto  di  cui
          al comma 1. Nel caso di violazione del divieto  di  cui  al
          periodo precedente, la  durata  dello  stesso  puo'  essere
          aumentata fino a otto anni. 
              (Omissis). 
              7. Con la sentenza di condanna per i reati  di  cui  al
          comma 6 e per quelli commessi in occasione  o  a  causa  di
          manifestazioni sportive o  durante  i  trasferimenti  da  o
          verso i luoghi in cui si svolgono dette  manifestazioni  il
          giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
          di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un  ufficio
          o  comando   di   polizia   durante   lo   svolgimento   di
          manifestazioni  sportive  specificamente  indicate  per  un
          periodo da due a  dieci  anni,  e  puo'  disporre  la  pena
          accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera  a),
          del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il  capo
          della sentenza non definitiva che  dispone  il  divieto  di
          accesso nei luoghi di cui  al  comma  1  e'  immediatamente
          esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
          nei casi  di  sospensione  condizionale  della  pena  e  di
          applicazione della pena su richiesta. 
              (Omissis). 
              8-bis. Decorsi almeno tre  anni  dalla  cessazione  del
          divieto di cui al comma 1, l'interessato puo'  chiedere  la
          cessazione   degli   ulteriori   effetti    pregiudizievoli
          derivanti  dall'applicazione  del  medesimo   divieto.   La
          cessazione e' richiesta al  questore  che  ha  disposto  il
          divieto  o,  nel  caso  in  cui  l'interessato  sia   stato
          destinatario di piu' divieti, al questore che  ha  disposto
          l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il  soggetto  ha
          adottato  condotte  di  ravvedimento  operoso,   quali   la
          riparazione integrale  del  danno  eventualmente  prodotto,
          mediante il risarcimento anche in forma specifica,  qualora
          sia  in  tutto  o  in  parte  possibile,  o   la   concreta
          collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita'
          giudiziaria  per  l'individuazione  degli  altri  autori  o
          partecipanti ai fatti per i  quali  e'  stato  adottato  il
          divieto di cui al comma 1 o lo  svolgimento  di  lavori  di
          pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con  decreto
          del  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a  carico
          della finanza pubblica, consistenti  nella  prestazione  di
          un'attivita' non retribuita a  favore  della  collettivita'
          presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni,  e  ha
          dato prova costante ed effettiva di buona  condotta,  anche
          in occasione di manifestazioni sportive. 
              8-ter. Con il divieto di cui al  comma  1  il  questore
          puo' imporre  ai  soggetti  che  risultano  definitivamente
          condannati per delitti non colposi anche i divieti  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n.  159,  avverso  i  quali  puo'  essere
          proposta opposizione ai sensi  del  comma  6  del  medesimo
          articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti  di  cui  al
          periodo   precedente,   si   applicano   le    disposizioni
          dell'articolo 76, comma 2, del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 159 del 2011.» 
              «Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli
          addetti  ai  controlli   dei   luoghi   ove   si   svolgono
          manifestazioni sportive). - 1. Chiunque  commette  uno  dei
          fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del  codice  penale
          nei confronti dei soggetti  incaricati  del  controllo  dei
          titoli di accesso e dell'instradamento degli  spettatori  e
          di  quelli  incaricati  di  assicurare  il   rispetto   del
          regolamento   d'uso   dell'impianto   dove   si    svolgono
          manifestazioni  sportive,  purche'   riconoscibili   e   in
          relazione alle mansioni svolte, e'  punito  con  le  stesse
          pene  previste  dai  medesimi  articoli.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui  all'articolo  339,  terzo  comma,  del
          codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti
          morali di cui all'articolo 11 del testo unico  delle  leggi
          di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773. 
              1-bis.  Nei  confronti  delle  societa'  sportive   che
          abbiano incaricato dei compiti di cui al  comma  1  persone
          prive dei requisiti previsti  dall'articolo  11  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata,  dal  prefetto
          della provincia in cui le medesime societa' hanno  la  sede
          legale  o  operativa,  la   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. 
              1-ter. Le disposizioni del comma  1,  primo  e  secondo
          periodo, si applicano altresi' a chiunque commette uno  dei
          fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del  codice  penale
          nei confronti degli arbitri  e  degli  altri  soggetti  che
          assicurano  la  regolarita'  tecnica  delle  manifestazioni
          sportive.» 
              «Art. 6-quinquies (Lesioni personali gravi o gravissime
          nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove  si
          svolgono manifestazioni sportive). - 1.  Chiunque  commette
          uno dei fatti  previsti  dall'art.  583-quater  del  codice
          penale nei confronti dei  soggetti  indicati  nell'articolo
          2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2007,  n.  41,
          nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione  delle
          manifestazioni sportive,  e'  punito  con  le  stesse  pene
          previste dal medesimo articolo 583-quater. 
              1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  si   applicano
          altresi'  a  chiunque  commette  uno  dei  fatti   previsti
          dall'articolo 583-quater del codice  penale  nei  confronti
          degli arbitri e degli  altri  soggetti  che  assicurano  la
          regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  aprile  2007,  n.  42  (Misure  urgenti  per   la
          prevenzione  e  la  repressione  di  fenomeni  di  violenza
          connessi  a  competizioni  calcistiche,  nonche'  norme   a
          sostegno   della   diffusione   dello   sport    e    della
          partecipazione  gratuita  dei  minori  alle  manifestazioni
          sportive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  febbraio
          2007, n. 32, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8  (Divieto  di  agevolazioni  nei  confronti  di
          soggetti destinatari dei provvedimenti di cui  all'articolo
          6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). -  1.  E'  vietato
          alle societa' sportive corrispondere, in  qualsiasi  forma,
          diretta   o   indiretta,    sovvenzioni,    contributi    e
          facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di
          biglietti e abbonamenti o di titoli  di  viaggio  a  prezzo
          agevolato o gratuito: 
                a)  ai   destinatari   dei   provvedimenti   previsti
          dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401,  per
          la  durata  del  provvedimento  e  fino  a  che   non   sia
          intervenuta la riabilitazione  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989; 
                b)  ai   destinatari   dei   provvedimenti   previsti
          dall'articolo 6 del codice delle leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, per la durata del  provvedimento  e
          fino a che non sia intervenuta la riabilitazione  ai  sensi
          dell'articolo 70 del medesimo  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 159 del 2011; 
                c) ai soggetti che siano stati condannati, anche  con
          sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione  o
          a causa di manifestazioni  sportive  ovvero  per  reati  in
          materia di contraffazione di prodotti o di vendita  abusiva
          degli stessi. 
              1-bis.  Alle  societa'  sportive  e'  vietato  altresi'
          stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui
          all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la
          durata del provvedimento e fino a che non  sia  intervenuta
          la  riabilitazione,  contratti   aventi   ad   oggetto   la
          concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi  1
          e 2, del codice della proprieta'  industriale,  di  cui  al
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.  E'  parimenti
          vietato alle societa'  sportive  corrispondere  contributi,
          sovvenzioni  e  facilitazioni  di   qualsiasi   genere   ad
          associazioni di  sostenitori,  comunque  denominate,  salvo
          quanto previsto dal comma 4. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro per le politiche giovanili e  le  attivita'
          sportive, sono definite, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, le modalita'  di
          verifica, attraverso la  questura,  della  sussistenza  dei
          requisiti ostativi di cui  al  comma  1  per  i  nominativi
          comunicati dalle societa' sportive interessate. 
              3. Alle societa' sportive che non osservano  i  divieti
          di cui ai commi 1 e 1-bis e' irrogata  dal  prefetto  della
          provincia in cui la societa' ha  sede  legale  la  sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  50.000  a
          200.000 euro. 
              4.  Le  societa'   sportive   possono   stipulare   con
          associazioni  legalmente  riconosciute,   aventi   tra   le
          finalita' statutarie la promozione e  la  divulgazione  dei
          valori e dei principi della  cultura  sportiva,  della  non
          violenza e della pacifica convivenza,  come  sanciti  dalla
          Carta olimpica, contratti e convenzioni  in  forma  scritta
          aventi ad oggetto  progetti  di  interesse  comune  per  la
          realizzazione delle  predette  finalita',  nonche'  per  il
          sostegno  di   gemellaggi   con   associazioni   legalmente
          riconosciute dei sostenitori  di  altre  societa'  sportive
          aventi  i  medesimi  fini  statutari.  I  contratti  e   le
          convenzioni   stipulati   con    associazioni    legalmente
          riconosciute che abbiano tra i propri associati  persone  a
          cui e' stato notificato  il  divieto  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 6 della legge 13 dicembre  1989,  n.  401,  e
          successive modificazioni, sono sospesi  per  la  durata  di
          tale divieto, salvo  che  intervengano  l'espulsione  delle
          persone   destinatarie   del   divieto   e   la    pubblica
          dissociazione dell'associazione dai  comportamenti  che  lo
          hanno determinato. 
              5. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,  n.
          689, e successive modificazioni.».