Art. 13 Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) (( soggetti )) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»; 2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia puo' essere disposto anche dalle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»; (( 3) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni»; )) 4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»; (( 5) al comma 8-bis, dopo le parole: «se il soggetto» e prima delle parole: «ha dato prova» sono inserite le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita' giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e»; )) 6) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore puo' imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali puo' essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»; b) all'articolo 6-quater e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.»; c) all'articolo 6-quinquies e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.». 2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito: a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989; b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Alle societa' sportive e' vietato altresi' stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»; c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 6, 6-quater e 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, come modificati dalla presente legge: «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. (Omissis). 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia puo' essere disposto anche dalle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. (Omissis). 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni. (Omissis). 7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a dieci anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. (Omissis). 8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita' giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive. 8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore puo' imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali puo' essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.» «Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. 1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.» «Art. 6-quinquies (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 42 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2007, n. 32, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). - 1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito: a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989; b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. 1-bis. Alle societa' sportive e' vietato altresi' stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate. 3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui ai commi 1 e 1-bis e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro. 4. Le societa' sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalita', nonche' per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre societa' sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui e' stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che lo hanno determinato. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».