Art. 13 ter
Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati
((1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),
si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti
che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in
Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ».
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la
dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui
al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad
esaurimento dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Rientro dei cervelli). - 1. All'articolo 16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di
lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per
cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in
Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata
prevalentemente nel territorio italiano.";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai
redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con
almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido
preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel
caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia,
successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi di cui al
comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i
lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a
carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al
comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e'
ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la
residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono
accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al
presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo
periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis,
quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma
5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato
ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari
allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate
derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono
versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo,
da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori
giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata
per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione del presente comma, definiti con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in
corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019
trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo
2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147.
3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei
limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento
(UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.".
4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi
d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei
cinque periodi d'imposta successivi»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e
nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente
articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo
16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi
d'imposta per i quali siano stati notificati atti
impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di
controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio
nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono
decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i
benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in
ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e
b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza
in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.".
5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole da: "I contratti di cui al
comma 3, lettera a)" fino a: "esclusivamente con regime di
tempo pieno" sono sostituite dalle seguenti: "I contratti
di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito".»
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - Commi 1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»