Art. 13 
 
        Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche 
         e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro 
 
  1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone
fisiche e imprese da altri Stati membri ai  sensi  dell'articolo  10,
del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  sono   riconosciuti   per   lo
svolgimento delle relative attivita' in Italia con  le  modalita'  di
cui ai commi 2, 3 e  4,  senza  obbligo  di  iscrizione  al  Registro
telematico nazionale. 
  2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica,
copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro,  corredata
da  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  conforme   secondo
l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, alla  Camera  di  commercio  nella  cui  circoscrizione
territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa ha la sede legale,
per  l'inserimento  nell'apposita  sezione  del  Registro  telematico
nazionale. 
  3. Le  persone  fisiche  trasmettono,  per  via  telematica,  copia
dell'attestato rilasciato in un  altro  Stato  membro,  corredata  da
traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio
o esercita prevalentemente la  propria  attivita'  per  l'inserimento
nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale. 
  4. All'inserimento delle persone  fisiche  e  delle  imprese  nelle
apposite sezioni del Registro  telematico  nazionale,  provvedono  le
Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2  e
3, previo svolgimento delle necessarie verifiche. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  33  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 33 (L) (Legalizzazione di firme di atti da e  per
          l'estero). - 1. Le firme sugli  atti  e  documenti  formati
          nello Stato e da valere  all'estero  davanti  ad  autorita'
          estere sono, ove da queste richiesto,  legalizzate  a  cura
          dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
          competente, o di altri organi e  autorita'  delegati  dallo
          stesso. 
              2. Le firme sugli atti e documenti  formati  all'estero
          da  autorita'  estere  e  da  valere   nello   Stato   sono
          legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche  o  consolari
          italiane all'estero. Le firme apposte su atti  e  documenti
          dai competenti organi delle rappresentanze  diplomatiche  o
          consolari italiane o dai funzionari da  loro  delegati  non
          sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'art. 31. 
              3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
          redatti in  lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una
          traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
          straniero dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
              4. Le firme sugli atti e documenti formati nello  Stato
          e da valere nello Stato, rilasciati da  una  rappresentanza
          diplomatica o consolare estera residente nello Stato,  sono
          legalizzate a cura delle prefetture. 
              5. Sono fatte salve  le  esenzioni  dall'obbligo  della
          legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi  o  da
          accordi internazionali.».