Art. 13 
 
               Programma di rafforzamento patrimoniale 
 
  1.  Per  poter  chiedere  l'intervento   dello   Stato   ai   sensi
dell'articolo 12 l'Emittente  deve  aver  precedentemente  sottoposto
all'Autorita' competente un programma di  rafforzamento  patrimoniale
(il «Programma»), indicante  l'entita'  del  fabbisogno  di  capitale
necessario, le  misure  che  l'Emittente  intende  intraprendere  per
conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la  realizzazione
del Programma. 
  2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire
l'obiettivo   di   rafforzamento   patrimoniale,   l'Emittente   puo'
presentare  la  richiesta  di  intervento  dello  Stato  secondo   la
procedura stabilita dall'articolo  14.  Tale  richiesta  puo'  essere
presentata  dall'Emittente  gia'  ad  esito  della  valutazione   del
Programma da parte dell'Autorita' competente quando la  stessa  abbia
ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi
di  rafforzamento  patrimoniale,  ovvero  durante  l'attuazione   del
Programma  stesso,  se  questa  risulta  inidonea  ad  assicurare  il
conseguimento  degli  obiettivi  di  rafforzamento  patrimoniale.  In
connessione con la richiesta di intervento dello  Stato,  l'Autorita'
competente  informa  il  Ministero  delle  proprie  valutazioni   sul
Programma e sull'attuazione dello stesso.