Art. 13 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo'
essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. Per coloro ai quali  il  Reddito
di inclusione sia stato riconosciuto in data  anteriore  al  mese  di
aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato  per  la  durata
inizialmente prevista, fatta  salva  la  possibilita'  di  presentare
domanda per il Rdc, nonche' il progetto  personalizzato  definito  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  147  del  2017.  Il
Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure  di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e  non  e'
in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del  Rdc  da
parte di alcun componente il nucleo familiare. 
  2. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alle
regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano dai rispettivi statuti speciali e  dalle  relative  norme  di
attuazione.