Art. 13 Norme transitorie e finali 1. E' avviato un periodo di sperimentazione dal 1° aprile al 31 agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unita' da diporto di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN. 2. Le operazioni di popolamento della «Sezione dati RID e RND» dell'ATCN, previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono completate entro il 1° gennaio 2021. 3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei relativi alle unita' da diporto, immatricolate entro il 31 agosto 2019, nel caso in cui gli interessati richiedano il rilascio di uno dei documenti di navigazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il rilascio di tali documenti e' subordinato al rilascio di una nuova licenza di navigazione emessa ai sensi del presente regolamento. Contestualmente, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto trasferimento all'ATCN dei dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei e, successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON. 4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione vigente alle autorita' competenti: a) a decorrere dal 1° settembre 2019 le unita' da diporto di nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN; b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le unita' da diporto sono iscritte esclusivamente nell'ATCN. 5. La DCI e' richiesta ai fini del rilascio: a) della licenza di navigazione per le unita' da diporto immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019; b) della licenza di navigazione delle unita' da diporto, immatricolate al 31 agosto 2019 non ancora presenti nella «Sezione dati SISTE»; c) delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie; d) del certificato di idoneita' e del certificato di sicurezza, anche al fine di consentire le attivita' di vigilanza sul mercato previste dalle norme vigenti. 6. Per le finalita' antifrode di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatari autorizzati, di unita' da diporto superiori a 2,5 metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i dati tecnici delle stesse nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministero. Per le medesime finalita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla navigazione delle unita' da diporto, prevedendo la loro sostituzione con la comunicazione telematica dei relativi dati all'ATCN. 7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e' autorizzato a stipulare specifici accordi con le regioni per la gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne, ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto. 8. Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma 7, calcolati sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono a carico delle regioni e sono determinati negli accordi o nelle intese stipulati. 9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-303
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 1, comma 219, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.