Art. 13 
 
Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-septies  e
                    609-octies del codice penale 
 
  1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le  parole:
«da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:  «da  sei  a
dodici anni». 
  2.  All'articolo  609-ter  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma: 
      1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a
dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata
di un terzo se i fatti ivi previsti»; 
      2) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
      «1) nei confronti di  persona  della  quale  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»; 
      3) il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
      «5) nei confronti di persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta'
se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti  di  persona  che
non ha compiuto gli anni quattordici. La pena  e'  raddoppiata  se  i
fatti di cui all'articolo 609-bis  sono  commessi  nei  confronti  di
persona che non ha compiuto gli anni dieci». 
  3. All'articolo 609-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
    «La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in  cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»; 
    b) al terzo comma, le parole: «tre anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quattro anni». 
  4. All'articolo 609-septies del codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo  comma,  le  parole:  «articoli  609-bis,  609-ter  e
609-quater» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articoli  609-bis  e
609-ter»; 
    b) al  secondo  comma,  la  parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dodici»; 
    c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato. 
  5. All'articolo 609-octies del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, le parole:  «da  sei  a  dodici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»; 
    b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata  se  concorre
taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le». 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 609-bis,  609-ter,
          609-quater, 609 septies e  609-octies  del  codice  penale,
          come modificati dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 609-bis (Violenza  sessuale).   -  Chiunque,  con
          violenza  o  minaccia  o  mediante  abuso   di   autorita',
          costringe taluno a  compiere  o  subire  atti  sessuali  e'
          punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a  compiere
          o subire atti sessuali: 
                1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
          psichica della persona offesa al momento del fatto; 
                2) traendo in inganno la persona offesa  per  essersi
          il colpevole sostituito ad altra persona. 
              Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi.» 
              «Art.  609-ter (Circostanze  aggravanti).  -  La   pena
          stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo  se  i
          fatti ivi previsti sono commessi: 
                1) nei confronti di persona della quale il  colpevole
          sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 
                2)  con  l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti  o  sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
                3) da persona travisata o che simuli la  qualita'  di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
                4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
          liberta' personale; 
                5) nei confronti di persona che non ha  compiuto  gli
          anni diciotto; 
                5-bis) all'interno o  nelle  immediate  vicinanze  di
          istituto d'istruzione o  di  formazione  frequentato  dalla
          persona offesa; 
                5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
                5-quater) nei confronti di  persona  della  quale  il
          colpevole sia il  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,
          ovvero colui che alla stessa persona e' o e'  stato  legato
          da relazione affettiva, anche senza convivenza; 
                5-quinquies) se il reato e' commesso da  persona  che
          fa parte di un'associazione per delinquere  e  al  fine  di
          agevolarne l'attivita'; 
                5-sexies) se il reato e' commesso con violenze  gravi
          o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
          delle condotte, un pregiudizio grave. 
              La pena stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata  della
          meta' se i fatti ivi previsti sono commessi  nei  confronti
          di persona che non ha compiuto  gli  anni  quattordici.  La
          pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono
          commessi nei confronti di persona che non ha  compiuto  gli
          anni dieci.». 
              «Art.  609-quater  (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di fuori delle ipotesi previste in detto  articolo,  compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 
              1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
              2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
          sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di  lui
          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per
          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
          o di custodia, il minore  e'  affidato  o  che  abbia,  con
          quest'ultimo, una relazione di convivenza. 
              Fuori   dei   casi    previsti    dall'art.    609-bis,
          l'ascendente, il genitore, anche  adottivo,  o  il  di  lui
          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per
          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
          o di custodia, il minore  e'  affidato,  o  che  abbia  con
          quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con  l'abuso
          dei  poteri  connessi  alla  sua  posizione,  compie   atti
          sessuali con  persona  minore  che  ha  compiuto  gli  anni
          sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. 
              La pena  e'  aumentata  se  il  compimento  degli  atti
          sessuali con il minore che  non  abbia  compiuto  gli  anni
          quattordici avviene in cambio  di  denaro  o  di  qualsiasi
          altra utilita', anche solo promessi. 
              Non e' punibile il minorenne che,  al  di  fuori  delle
          ipotesi previste nell'art. 609-bis,  compie  atti  sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza di eta'  tra  i  soggetti  non  e'  superiore  a
          quattro anni. 
              Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi. 
              - Si applica la pena di cui all'art.  609-ter,  secondo
          comma, se la  persona  offesa  non  ha  compiuto  gli  anni
          dieci.» 
              «Art.  609-septies (Querela  di  parte).  -  I  delitti
          previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono  punibili  a
          querela della persona offesa. 
              Salvo quanto previsto dall'art. 597,  terzo  comma,  il
          termine per la proposizione  della  querela  e'  di  dodici
          mesi. 
              La querela proposta e' irrevocabile. 
              Si procede tuttavia d'ufficio: 
                1) se il fatto di cui all'art.  609-bis  e'  commesso
          nei confronti di persona che al momento del  fatto  non  ha
          compiuto gli anni diciotto; 
                2) se  il  fatto  e'  commesso  dall'ascendente,  dal
          genitore, anche adottivo, o  dal  di  lui  convivente,  dal
          tutore ovvero da altra persona cui il  minore  e'  affidato
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia o che abbia con esso una  relazione
          di convivenza; 
                3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o
          da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio  delle
          proprie funzioni; 
                4) se il fatto e' connesso con un altro  delitto  per
          il quale si deve procedere d'ufficio; 
                5) (abrogato).». 
              «Art. 609-octies (Violenza sessuale di  gruppo).  -  La
          violenza sessuale di gruppo consiste nella  partecipazione,
          da parte di piu'  persone  riunite,  ad  atti  di  violenza
          sessuale di cui all'art. 609-bis. 
              Chiunque commette atti di violenza sessuale  di  gruppo
          e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. 
              Si  applicano  le   circostanze   aggravanti   previste
          dall'art. 609-ter. 
              La pena e' diminuita per il partecipante la  cui  opera
          abbia avuto minima importanza nella  preparazione  o  nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia  stato  determinato  a  commettere  il   reato   quando
          concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e  4)  del
          primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».