Art. 13 
 
              Direzione generale «Educazione e ricerca» 
 
  1. La Direzione generale Educazione e  ricerca  svolge  funzioni  e
compiti  relativi  al  coordinamento,  alla   elaborazione   e   alla
valutazione dei programmi di educazione,  formazione  e  ricerca  nei
campi di pertinenza del Ministero. 
  2. In particolare, il Direttore generale: 
  a) approva, con cadenza triennale, sentita  la  Direzione  generale
Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca  e  di
autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero; 
  b) autorizza e  valuta,  sentite  le  Direzioni  generali  centrali
competenti,  le  attivita'  formative  e  di  ricerca  svolte   dalle
strutture  centrali  e  periferiche  del  Ministero.  A   tal   fine,
predispone e aggiorna la struttura delle attivita'  di  formazione  e
ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne  rileva  il
fabbisogno finanziario e di  risorse;  ne  stabilisce  i  criteri  di
valutazione; 
  c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito  il  Segretario
generale e d'intesa con la Direzione  generale  Organizzazione  e  la
Direzione  generale  Bilancio,  in  relazione   alle   attivita'   di
educazione, formazione e di ricerca svolte dagli  uffici  centrali  e
periferici del Ministero; 
  d) promuove e  organizza  periodici  corsi  di  formazione  per  il
personale del Ministero; cura, d'intesa  con  le  direzioni  generali
competenti,  la  formazione  e  l'aggiornamento   professionale   del
personale del Ministero, e a tale  fine:  coordina  le  attivita'  di
formazione; definisce i piani di  formazione,  sulla  base  dei  dati
forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero  tramite
appositi prospetti informativi;  pianifica,  progetta  e  gestisce  i
corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi  formativi;
cura i rapporti  con  le  universita'  e  con  enti  e  organismi  di
formazione; gestisce la banca dati della formazione; 
  e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini e di altri  percorsi
formativi  promossi  dagli  Istituti  centrali  e  dalle  scuole   di
archivistica istituite presso gli archivi di Stato, nonche' da  tutti
gli uffici centrali e periferici del Ministero; 
  f) autorizza  e  valuta  iniziative  di  educazione,  formazione  e
ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti  privati  che
prevedano attivita' formative svolte presso o in  collaborazione  con
gli uffici centrali e periferici del Ministero; 
  g) collabora con il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e con il Consiglio Nazionale  delle  Ricerche  e  altri
enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei
programmi universitari e di ricerca relativi ai  campi  di  attivita'
del Ministero; stipula accordi con le regioni al fine  di  promuovere
percorsi formativi congiunti; 
  h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni  e
attivita' culturali, anche  attraverso  la  collaborazione  con  enti
pubblici  e  privati,  con   istituzioni   di   ricerca   europee   e
internazionali; favorisce e  promuove  la  partecipazione,  anche  in
partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a  bandi  per
l'accesso a fondi europei e internazionali; 
  i) predispone annualmente, su parere del Consiglio  superiore  beni
culturali e paesaggistici, un Piano  nazionale  per  l'educazione  al
patrimonio  culturale  che  abbia  ad  oggetto  la   conoscenza   del
patrimonio stesso e della sua funzione civile; il  piano  e'  attuato
anche mediante apposite convenzioni con le regioni, gli enti  locali,
le universita' ed enti senza scopo di lucro che operano  nei  settori
di competenza del Ministero; 
  l) coordina le iniziative atte ad assicurare la  catalogazione  del
patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; 
  m) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo
9 della Costituzione; 
  n) cura il coordinamento del  sistema  dei  servizi  educativi,  di
comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi  degli  articoli
118 e 119 del Codice attraverso il Centro per  i  servizi  educativi,
anche in relazione al pubblico con disabilita'; 
  o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in
ambito locale, nazionale ed internazionale, anche  mediante  apposite
campagne  integrate  di  informazione,  con  riferimento  a   realta'
territoriali definite o a  percorsi  culturali  determinati,  la  cui
definizione ed  i  cui  contenuti  sono  elaborati  d'intesa  con  il
Segretariato generale, le direzioni generali competenti e gli  uffici
cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della  cultura
coinvolti nelle  iniziative  promozionali;  le  campagne  informative
possono riguardare anche istituti e luoghi della  cultura  pertinenti
ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  previa  intesa  con  gli
interessati; 
  p) coordina,  raccordandosi  con  la  Direzione  generale  Archivi,
l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi
di Stato; 
  q) fornisce, per  le  materie  di  competenza,  il  supporto  e  la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero; 
  r) collabora con gli Istituti di  cultura  italiani  all'estero  al
fine di promuovere  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale  della
Nazione; 
  s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli  elenchi  previsti  dagli
articoli  29  e  182  del  Codice,  nonche'  degli  elenchi  di   cui
all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti  relativi
all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; 
  t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle
arti  e  paesaggio,  la  tenuta  e  il   funzionamento   dell'elenco,
disciplinato dal decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali 20 marzo 2009, n. 60, degli  istituti  e  dei  dipartimenti
archeologici  universitari,  nonche'  dei  soggetti  in  possesso  di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di
ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni; 
  u)  redige  e  cura  l'aggiornamento  di  appositi  elenchi   degli
ispettori onorari; 
  v) coordina le attivita' di  studio  e  di  ricerca  attraverso  un
apposito ufficio studi; 
  z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e  controllo  sulla
Scuola dei beni e delle attivita' culturali e su ogni altro  soggetto
giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza  della  Direzione
generale, per il quale l'ordinamento  attribuisca  tali  funzioni  al
Ministero. 
  3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di
coordinamento e indirizzo e di vigilanza sull'Istituto  centrale  per
il catalogo e  la  documentazione,  sull'Istituto  superiore  per  la
conservazione  e  il  restauro,  sull'Opificio  delle  pietre   dure,
sull'Istituto  centrale  per  il  restauro  e  la  conservazione  del
patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto  centrale  per  la
grafica. Limitatamente ai profili  contabili  e  finanziari  ai  fini
dell'approvazione,  su  parere  conforme  della  Direzione   generale
Bilancio, del bilancio di  previsione,  delle  relative  proposte  di
variazione e del conto consuntivo, la vigilanza  e'  svolta  d'intesa
con la Direzione generale Bilancio. La  Direzione  generale  assegna,
altresi', d'intesa con la  Direzione  generale  Organizzazione  e  la
Direzione generale  Bilancio,  le  risorse  umane  e  strumentali  ai
suddetti Istituti. 
  4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 
  5. La Direzione generale Educazione e ricerca si  articola  in  sei
uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  compresi  l'Istituto
centrale per il catalogo e la  documentazione,  l'Istituto  superiore
per la conservazione e il restauro,  l'Opificio  delle  pietre  dure,
l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico  e  librario  e  l'Istituto  centrale  per  la  grafica,
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 9-bis,17, 29,  182
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art.  9-bis  (Professionisti  competenti  ad  eseguire
          interventi sui beni  culturali).  -  1.  In  conformita'  a
          quanto disposto dagli articoli 4  e  7  e  fatte  salve  le
          competenze   degli   operatori   delle   professioni   gia'
          regolamentate,  gli   interventi   operativi   di   tutela,
          protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali  nonche'
          quelli relativi alla valorizzazione e  alla  fruizione  dei
          beni stessi, di cui ai titoli I e II  della  parte  seconda
          del presente codice, sono affidati alla  responsabilita'  e
          all'attuazione,  secondo  le  rispettive   competenze,   di
          archeologi, archivisti, bibliotecari,  demoetnoantropologi,
          antropologi  fisici,  restauratori  di  beni  culturali   e
          collaboratori restauratori di beni  culturali,  esperti  di
          diagnostica e di scienze e  tecnologia  applicate  ai  beni
          culturali e storici  dell'arte,  in  possesso  di  adeguata
          formazione ed esperienza professionale.». 
              «Art. 17 (Catalogazione). - 1.  Il  Ministero,  con  il
          concorso  delle  regioni  e  degli  altri   enti   pubblici
          territoriali, assicura la catalogazione dei beni  culturali
          e coordina le relative attivita'. 
              2. Le procedure e le modalita'  di  catalogazione  sono
          stabilite  con  decreto  ministeriale.  A   tal   fine   il
          Ministero, con  il  concorso  delle  regioni,  individua  e
          definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,  accesso
          ed  elaborazione  dei  dati  a  livello  nazionale   e   di
          integrazione in rete delle banche dati dello  Stato,  delle
          regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 
              3.  Il  Ministero  e   le   regioni,   anche   con   la
          collaborazione   delle   universita',    concorrono    alla
          definizione di programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed
          iniziative  scientifiche  in   tema   di   metodologie   di
          catalogazione e inventariazione. 
              4. Il Ministero, le regioni e gli altri  enti  pubblici
          territoriali,  con  le  modalita'   di   cui   al   decreto
          ministeriale previsto al comma 2, curano  la  catalogazione
          dei beni culturali loro appartenenti e, previe  intese  con
          gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 
              5. I dati di cui al presente  articolo  affluiscono  al
          catalogo  nazionale  dei  beni  culturali   in   ogni   sua
          articolazione. 
              6.   La   consultazione   dei   dati   concernenti   le
          dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e'  disciplinata
          in modo da garantire la sicurezza  dei  beni  e  la  tutela
          della riservatezza.». 
              «Art. 29 (Conservazione). -  1.  La  conservazione  del
          patrimonio culturale e' assicurata mediante  una  coerente,
          coordinata e programmata attivita' di studio,  prevenzione,
          manutenzione e restauro. 
              2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto. 
              3. Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale. 
              5. Il Ministero definisce, anche con il concorso  delle
          regioni e con la collaborazione delle universita'  e  degli
          istituti di ricerca competenti, linee di  indirizzo,  norme
          tecniche, criteri e modelli di  intervento  in  materia  di
          conservazione dei beni culturali. 
              6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia  di
          progettazione   ed   esecuzione   di    opere    su    beni
          architettonici, gli interventi di manutenzione  e  restauro
          su beni culturali  mobili  e  superfici  decorate  di  beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono  restauratori  di  beni  culturali  ai   sensi   della
          normativa in materia. 
              7. I profili di competenza  dei  restauratori  e  degli
          altri operatori che  svolgono  attivita'  complementari  al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  definiti  i
          criteri  ed  i  livelli   di   qualita'   cui   si   adegua
          l'insegnamento del restauro. 
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge n. 400 del 1988  di  concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  individuati
          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante
          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito
          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al
          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata
          dalla prescritta documentazione. 
              9-bis. Dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          previsti dai commi 7, 8 e 9, agli  effetti  dell'esecuzione
          degli  interventi  di  manutenzione  e  restauro  su   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di detti lavori,  la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni. 
              10.  La  formazione  delle  figure  professionali   che
          svolgono  attivita'  complementari  al  restauro  o   altre
          attivita'  di  conservazione  e'  assicurata  da   soggetti
          pubblici e privati ai sensi della  normativa  regionale.  I
          relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di  qualita'
          definiti con accordo in sede di  Conferenza  Stato-regioni,
          ai sensi dell'art. 4  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              11.  Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e   le
          regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
          soggetti   pubblici   e    privati,    possono    istituire
          congiuntamente centri, anche  a  carattere  interregionale,
          dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
          ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed
          attuazione di interventi di  conservazione  e  restauro  su
          beni culturali, di particolare  complessita'.  Presso  tali
          centri possono essere altresi' istituite, ove  accreditate,
          ai sensi  del  comma  9,  scuole  di  alta  formazione  per
          l'insegnamento del restauro.  All'attuazione  del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              «Art. 182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma
          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali, per il settore o i settori  specifici  richiesti
          tra quelli indicati nell'allegato B, colui il  quale  abbia
          maturato una adeguata competenza professionale  nell'ambito
          del restauro dei beni culturali mobili  e  delle  superfici
          decorate dei beni architettonici. 
              1-bis. La qualifica di restauratore di  beni  culturali
          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione
          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta
          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente
          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di
          coloro i quali conseguono la qualifica ai  sensi  dell'art.
          29, commi 7, 8 e 9. 
              1-ter. La  procedura  di  selezione  pubblica,  indetta
          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei
          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei
          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.
          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono
          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura
          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni
          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La
          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita
          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi
          indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
          tabella 1 dell'allegato B spetta per  i  titoli  di  studio
          conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
          conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da  coloro  i
          quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
          giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla   tabella   2
          dell'allegato B spetta per la  posizione  di  inquadramento
          formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
          previsto  dalla  tabella  3  dell'allegato  B  spetta   per
          l'attivita' di  restauro  presa  in  carico  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e  conclusasi
          entro il 31 dicembre 2014. 
              1-quater.  Ai  fini  dell'attribuzione   dei   punteggi
          indicati nella tabella 3 dell'allegato B: 
                a) e'  considerata  attivita'  di  restauro  di  beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici l'attivita' caratterizzante  il  profilo  di
          competenza del  restauratore  di  beni  culturali,  secondo
          quanto previsto nell'allegato A del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
                b) e' riconosciuta soltanto l'attivita'  di  restauro
          effettivamente svolta dall'interessato, direttamente  e  in
          proprio  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di   lavoro
          dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  o
          a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di  lavoro  alle
          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  preposte   alla
          tutela  dei  beni  culturali,   con   regolare   esecuzione
          certificata  nell'ambito  della  procedura   di   selezione
          pubblica; 
                c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di  data
          certa emanati, ricevuti o  anche  custoditi  dall'autorita'
          preposta alla tutela del bene oggetto dei  lavori  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
          dell'appalto,  in  corso  d'opera  o   al   momento   della
          conclusione dell'appalto,  ivi  compresi  atti  concernenti
          l'organizzazione  ed  i  rapporti  di  lavoro  dell'impresa
          appaltatrice; 
                d)  la   durata   dell'attivita'   di   restauro   e'
          documentata dai termini di consegna e di completamento  dei
          lavori, con possibilita' di  cumulare  la  durata  di  piu'
          lavori eseguiti nello stesso periodo. 
              1-quinquies. Puo' altresi' acquisire  la  qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'art. 29, comma 9-bis,  previo  superamento  di
          una prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'art.  29,  comma  9-bis,  cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-sexies.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'art.  29,
          comma  10,  acquisisce  la   qualifica   di   collaboratore
          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita
          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31
          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione
          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
                a)  abbia  conseguito  la  laurea  specialistica   in
          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico
          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e
          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di
          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato
          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
                b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali  (L1)
          ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
          beni culturali (L43); 
                c) abbia conseguito un  diploma  in  Restauro  presso
          accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
                d) abbia conseguito un diploma presso una  scuola  di
          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica
          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai
          sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,
          con insegnamento non inferiore a due anni; 
                e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni
          pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
          del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
          di assistente tecnico restauratore; 
                f)  abbia  svolto  attivita'  di  restauro  di   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici, per non meno di quattro anni, con  regolare
          esecuzione  certificata  nell'ambito  della  procedura   di
          selezione  pubblica.  L'attivita'  svolta   e'   dimostrata
          mediante  dichiarazione  del  datore  di   lavoro,   ovvero
          autocertificazione  dell'interessato  ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              1-septies. Puo'  altresi'  acquisire  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di  beni   culturali,   previo
          superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
          stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  giugno
          2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti  previsti
          dal  comma  1-sexies  del  presente  articolo  nel  periodo
          compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 
              1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
          beni  culturali  e'  attribuita   con   provvedimenti   del
          Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un  apposito
          elenco reso  accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla
          tenuta  dell'elenco   provvede   il   Ministero   medesimo,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-novies. I titoli di studio di  cui  alla  sezione  I,
          tabella  1,   dell'allegato   B   consentono   l'iscrizione
          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
          competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui  si
          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le
          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  tabella
          2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco
          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono
          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito
          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla
          sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si
          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via
          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si
          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di
          almeno due anni. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma  11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro,  la  Fondazione  "Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti  dello  stesso  art.  29.  Il   decreto   predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in  via
          sostitutiva, ai sensi dell'art. 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione. 
              3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146,  comma
          4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita'  competente
          alla gestione  del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti
          relativi alle domande di  autorizzazione  paesaggistica  in
          sanatoria presentate entro il 30  aprile  2004  non  ancora
          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'
          della domanda per il sopravvenuto divieto, senza  pronuncia
          nel    merito    della     compatibilita'     paesaggistica
          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
          e'  obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,   a
          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
          nei termini di legge. Si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'art. 167, comma 5. 
              3-ter. Le disposizioni del  comma  3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge  15  dicembre
          2004, n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione  della
          sanzione  pecuniaria  ivi  stabilita.   Il   parere   della
          soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge  15
          dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
              3-quater.  Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181,  comma
          1-quater, si applicano le sanzioni  di  cui  all'art.  167,
          comma 5.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 118, 119  della
          Costituzione della Repubblica  italiana,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre  1947,  n.   298,   ediz.
          straord.: 
              «Art. 9. - La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.». 
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle  lettere  b)e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. 
              Dispongono di compartecipazioni al gettito  di  tributi
          erariali riferibile al loro territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali determinati dalla legge dello Stato. 
              Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. 
              E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
          stessi contratti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 
              «Art.   25    (Verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,
          comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  per  le
          opere sottoposte all'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al
          soprintendente    territorialmente    competente,     prima
          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'
          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai
          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini
          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della
          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
              2. Presso il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,
          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,
          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di
          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7. 
              3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
          trasmessi  e  delle  ulteriori  informazioni   disponibili,
          ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
          oggetto di progettazione,  puo'  richiedere  motivatamente,
          entro il termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  del
          progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio  di  cui  al
          comma 1, la sottoposizione dell'intervento  alla  procedura
          prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti  di  grandi
          opere infrastrutturali o a rete il termine della  richiesta
          per la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico e' stabilito in sessanta giorni. 
              4.  In  caso  di  incompletezza  della   documentazione
          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il
          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede
          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico
          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni
          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla
          presentazione delle stesse. 
              5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
          il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del codice dei
          beni culturali e del paesaggio. 
              6. Ove il  soprintendente  non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e
          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,
          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla
          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli
          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio. 
              7. I commi  da  1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art.  101
          del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i  quali
          restano  fermi  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari  ivi
          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,
          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi
          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti
          dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio,  nonche'  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari
          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui
          all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 
              8. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione
          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
                a) esecuzione di carotaggi; 
                b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                c) saggi archeologici e, ove  necessario,  esecuzione
          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da
          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area
          interessata dai lavori. 
              9.   La   procedura   si   conclude   in   un   termine
          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione
          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione
          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                a) contesti in cui lo scavo  stratigrafico  esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                b) contesti che  non  evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in
          altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                c) complessi la cui  conservazione  non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
              10.  Per  l'esecuzione  dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'
          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
              11. Nelle ipotesi di cui al comma  9,  lettera  a),  la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico
          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al
          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure
          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e
          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai
          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.
          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni
          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela
          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il
          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13
          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 
              12. La procedura di verifica preventiva  dell'interesse
          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della
          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.
          Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 
              13.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31
          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio
          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso
          alla realizzazione dell'opera. 
              14. Per gli interventi soggetti alla procedura  di  cui
          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un
          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per
          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione
          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni
          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al
          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e
          dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
          e  i  contenuti  del  procedimento.  L'accordo  disciplina,
          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei
          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei
          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
              15.  Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti
          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il
          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali
          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o
          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di
          cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al
          regolamento adottato in attuazione  dell'articolo  4  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta  eccessiva
          durata del procedimento di cui ai  commi  8  e  seguenti  o
          quando non siano rispettati i termini fissati  nell'accordo
          di cui al comma 14. 
              16. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
          sulla base di quanto disposto dal presente articolo.». 
              - Per il testo dell'art. 21, comma 2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per il testo art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  4,  commi  4  e  4-bis,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  si  vedano  le
          note all'art. 12.