Art. 13 Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 1. Presso l'Oiv e' costituita la struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attivita'. 2. Il responsabile della struttura tecnica e' nominato dal Ministro, sentito l'Oiv, tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 3. Alla struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', incluso il responsabile. Al personale assegnato alla struttura tecnica e' corrisposto un trattamento economico accessorio, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 13: - Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nelle note all'articolo 3 del presente decreto. - Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedi nelle note alle premesse.