(Trattato di Estradizione-art. 13)
 
                             ARTICOLO 13 
 
          Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati 
 
  Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente  e  da  uno  o
piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona,
per lo stesso reato o per reati  diversi,  lo  Stato  Richiesto,  nel
determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta
tutte le circostanze del caso, in particolare: 
       a) se le richieste  sono  state  avanzate  sulla  base  di  un
trattato; 
       b) la gravita' dei reati; 
       c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; 
       d) la nazionalita' ed il luogo  abituale  di  residenza  della
persona richiesta; 
       e) le rispettive date di presentazione delle richieste; 
       f) la possibilita' di una  successiva  riestradizione  ad  uno
Stato terzo.