ARTICOLO 13 Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare: a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato; b) la gravita' dei reati; c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e) le rispettive date di presentazione delle richieste; f) la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.