(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 13)
 
                             ARTICOLO 13 
 
Protezione  di  Vittime,   Testimoni   ed   altri   Partecipanti   al
                         Procedimento Penale 
 
  In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati  delle
indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi  gli
Stati adottano le misure previste nel proprio  ordinamento  giuridico
interno per la protezione delle vittime, dei  testimoni  e  di  altri
partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed  alle
attivita' di assistenza richieste.