Art. 13 
 
                    Modificazioni all'articolo 15 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile  2017,  n.  66,  le  parole  «disabilita'  certificata»   sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  in
eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  15   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  15  (Osservatorio  permanente  per  l'inclusione
          scolastica).  -  1.  E'  istituito  presso   il   Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,  che
          si raccorda con l'Osservatorio nazionale  sulla  condizione
          delle persone con disabilita'. 
              2.   L'Osservatorio   permanente    per    l'inclusione
          scolastica svolge i seguenti compiti: 
                a)  analisi  e  studio   delle   tematiche   relative
          all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne  e
          degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli  studenti  con
          accertata condizione di disabilita' in  eta'  evolutiva  ai
          fini  dell'inclusione  scolastica  a  livello  nazionale  e
          internazionale; 
                b)  monitoraggio  delle   azioni   per   l'inclusione
          scolastica; 
                c) proposte di  accordi  inter-istituzionali  per  la
          realizzazione del progetto individuale di inclusione; 
                d)  proposte  di  sperimentazione   in   materia   di
          innovazione metodologico-didattica e disciplinare; 
                e) pareri e proposte sugli  atti  normativi  inerenti
          l'inclusione scolastica. 
              3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e'  presieduto  dal
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          o da un suo delegato, ed e' composto da  un  rappresentante
          del Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',
          nonche',  dai  rappresentanti  delle   Associazioni   delle
          persone con disabilita'  maggiormente  rappresentative  sul
          territorio nazionale nel campo dell'inclusione  scolastica,
          da studenti nonche' da altri soggetti pubblici  e  privati,
          comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              4.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  da  emanare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono determinate le  modalita'  di  funzionamento,
          incluse le modalita' di espressione dei pareri  facoltativi
          di  cui  al  comma  2,  lettera  e),  nonche'   la   durata
          dell'Osservatorio di cui al comma 2. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».