Art. 13 
 
 
Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per  evitare
crisi occupazionali nelle aree dove e'  prevista  la  chiusura  delle
                         centrali a carbone. 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.  La  quota  annua  dei  proventi  derivanti  dalle  aste,
eccedente il valore di 1000 milioni  di  euro,  e'  destinata,  nella
misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo  di  cui  all'articolo  27,
comma  2,  per  finanziare  interventi  di  decarbonizzazione  e   di
efficientamento energetico del settore industriale e, per  una  quota
fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal  2020
al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale  nei  territori
in cui sono ubicate  centrali  a  carbone"  da  istituire  presso  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  decreto  adottato  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo  economico.  I  criteri,  le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per
la riconversione occupazionale nei  territori  in  cui  sono  ubicate
centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura  degli  oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi  delle
aste  assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   e,   ove
necessario, per la residua  copertura  si  utilizzano  le  quote  dei
proventi assegnate al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.». 
  2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico  il
"Fondo per la transizione energetica nel  settore  industriale",  per
sostenere la transizione energetica  di  settori  o  di  sottosettori
considerati esposti a un rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle
emissioni di carbonio a causa dei costi connessi  alle  emissioni  di
gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.  Il
Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e
6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti  di
Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio  di  quote
di emissione dei gas  a  effetto  serra  di  cui  alla  direttiva  UE
2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva  UE/2018/410.  Con
uno o piu' decreti  adottati  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure
per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai  fini  del  rispetto
del  limite  di  spesa  degli   stanziamenti   assegnati   e   previa
notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.».