Art. 13 Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile - Patrocinio 1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.».
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 28 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Patrocinio). - 1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge. 2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito. (Omissis).».