Art. 13 
 
                       Valutazione dei rischi 
 
  1. Fermi restando gli  obblighi  del  datore  di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 17, comma l, lettera a), del decreto legislativo n.  81
del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e  nei
luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle
disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali,
delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui  all'articolo  12,
ovvero al loro approvvigionamento e  fornitura,  hanno  l'obbligo  di
individuare e comunicare ai datori di lavoro  destinatari  finali  le
seguenti informazioni: 
    a) la natura, la tipologia e le caratteristiche  costruttive  dei
materiali e dei loro componenti; 
    b) i rischi per la  salute  e  la  sicurezza  del  personale,  in
conseguenza del loro utilizzo; 
    c) le principali  misure  tecnico-organizzative  e  sanitarie  da
adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere
i rischi per la salute. 
  2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma  1,
ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del
2008. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del  decreto
legislativo  n.  81   del   2008,   la   valutazione   dello   stress
lavoro-correlato  e'  definita  in  base   alle   indicazioni   della
Commissione consultiva permanente per la salute e  la  sicurezza  sul
lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
tenendo conto delle particolari  caratteristiche  e  modalita'  delle
prestazioni lavorative. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6,  17,  comma  1,
          lettera a), e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): 
              «Art.  6  (Commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro). - 1.  Presso  il  Ministero
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  istituita  la
          Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
          sul lavoro. La Commissione e' composta da: 
                a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali con funzioni di presidente; 
                b) un rappresentante del Ministero della salute; 
                c) un rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                d)   un   rappresentante    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                f) un rappresentante del Ministero della  difesa,  un
          rappresentante  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali,  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  o  un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
          della  Commissione,   ravvisando   profili   di   specifica
          competenza, ne disponga la convocazione; 
                g) sei rappresentanti delle regioni e delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
                h)  sei  esperti   designati   delle   organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
                i)  sei  esperti   designati   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
                l)  tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,   igiene
          industriale e impiantistica industriale; 
                m) un rappresentante dell'ANMIL. 
              2. Per  ciascun  componente  puo'  essere  nominato  un
          supplente,  il  quale  interviene  unicamente  in  caso  di
          assenza del titolare. Ai lavori della  Commissione  possono
          altresi'    partecipare     rappresentanti     di     altre
          amministrazioni  centrali  dello  Stato   in   ragione   di
          specifiche tematiche inerenti le relative  competenze,  con
          particolare riferimento a quelle relative  alle  differenze
          di genere e a quelle relative alla materia  dell'istruzione
          per le problematiche di cui all'art. 11, comma  1,  lettera
          c). 
              3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
          la composizione e la funzione. 
              4. La Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli
          istituti pubblici con competenze in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
          esperti nei diversi settori di interesse. 
              5. I componenti della Commissione e  i  segretari  sono
          nominati con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, su designazione degli  organismi
          competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da  adottare
          entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono individuati le  modalita'  e  i
          termini  per  la  designazione   e   l'individuazione   dei
          componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l). 
              6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
          fissate con regolamento interno da adottarsi a  maggioranza
          qualificata rispetto al numero dei componenti; le  funzioni
          di segreteria sono svolte da personale  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato. 
              7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta   alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
              8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
          sicurezza sul lavoro ha il compito di: 
                a) esaminare i problemi applicativi  della  normativa
          di salute e sicurezza sul lavoro e formulare  proposte  per
          lo  sviluppo  e  il  perfezionamento   della   legislazione
          vigente; 
                b) esprimere pareri sui piani annuali  elaborati  dal
          Comitato di cui all'art. 5; 
                c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
          prevenzione di cui all'art. 11; 
                d) validare le buone prassi in materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; 
                e) redigere annualmente, sulla base dei dati  forniti
          dal sistema informativo di cui all'art.  8,  una  relazione
          sullo stato di applicazione della  normativa  di  salute  e
          sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle
          commissioni parlamentari competenti e ai  presidenti  delle
          regioni; 
                f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre  2010,
          le  procedure   standardizzate   di   effettuazione   della
          valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, tenendo
          conto dei profili di rischio e degli indici  infortunistici
          di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
          Ministeri  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e
          province autonome di Trento e di  Bolzano.  La  Commissione
          procede al monitoraggio  dell'applicazione  delle  suddette
          procedure al  fine  di  un'eventuale  rielaborazione  delle
          medesime; 
                g) elaborare i criteri finalizzati  alla  definizione
          del  sistema  di  qualificazione  delle   imprese   e   dei
          lavoratori autonomi di  cui  all'art.  27.  Il  sistema  di
          qualificazione delle imprese e'  disciplinato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, acquisito  il  parere
          della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; 
                h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
          di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,  in
          considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
          riferimento,  orientino  i  comportamenti  dei  datori   di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
                i) valutare le problematiche connesse  all'attuazione
          delle   direttive   comunitarie   e    delle    convenzioni
          internazionali stipulate in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro; 
                i-bis)  redigere  ogni  cinque  anni  una   relazione
          sull'attuazione  pratica  della  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio e delle altre direttive  dell'Unione  europea  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  comprese  le
          direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
          94/33/CE, con le modalita' previste dall'art. 17-bis  della
          direttiva 89/391/CEE del Consiglio; 
                l) promuovere la considerazione della  differenza  di
          genere in relazione alla  valutazione  dei  rischi  e  alla
          predisposizione delle misure di prevenzione; 
                m) indicare  modelli  di  organizzazione  e  gestione
          aziendale ai  fini  di  cui  all'art.  30.  La  Commissione
          monitora ed eventualmente rielabora le suddette  procedure,
          entro 24 mesi dall'entrata in vigore  del  decreto  con  il
          quale  sono  stati  recepiti  i  modelli  semplificati  per
          l'adozione  ed   efficace   attuazione   dei   modelli   di
          organizzazione e gestione della sicurezza nelle  piccole  e
          medie imprese; 
                m-bis)  elaborare  criteri  di  qualificazione  della
          figura del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro,
          anche tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei  settori  di
          riferimento; 
                m-ter) elaborare le procedure standardizzate  per  la
          redazione del documento di valutazione dei  rischi  di  cui
          all'art.  26,  comma  3,  anche  previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi in quanto l'interferenza delle  lavorazioni  in  tali
          ambiti risulti irrilevante; 
                m-quater) elaborare le  indicazioni  necessarie  alla
          valutazione del  rischio  da  stress  lavoro-correlato.  La
          Commissione   monitora   l'applicazione   delle    suddette
          indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
          della  metodologia   individuata,   anche   per   eventuali
          integrazioni alla medesima.». 
              «Art.  17  (Obblighi   del   datore   di   lavoro   non
          delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare  le
          seguenti attivita': 
                a)  la  valutazione  di  tutti  i   rischi   con   la
          conseguente elaborazione del documento  previsto  dall'art.
          28; 
              (Omissis).». 
              «Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi).  -  1.
          La valutazione di cui all'art. 17,  comma  1,  lettera  a),
          anche nella scelta delle attrezzature  di  lavoro  e  delle
          sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonche'  nella
          sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti  i
          rischi per la sicurezza e la  salute  dei  lavoratori,  ivi
          compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti  a
          rischi particolari, tra cui  anche  quelli  collegati  allo
          stress lavoro-correlato, secondo i  contenuti  dell'accordo
          europeo  dell'8  ottobre  2004,  e  quelli  riguardanti  le
          lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
          dal decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  nonche'
          quelli connessi alle differenze di genere,  all'eta',  alla
          provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
          tipologia  contrattuale  attraverso  cui  viene   resa   la
          prestazione di lavoro e i rischi  derivanti  dal  possibile
          rinvenimento di  ordigni  bellici  inesplosi  nei  cantieri
          temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89,  comma  1,
          lettera a), del presente decreto, interessati da  attivita'
          di scavo. 
              1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato  di
          cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
          di cui  all'art.  6,  comma  8,  lettera  m-quater),  e  il
          relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle  predette
          indicazioni  e  comunque,  anche   in   difetto   di   tale
          elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 
              2. Il documento di cui all'art. 17,  comma  1,  lettera
          a), redatto a conclusione della  valutazione,  puo'  essere
          tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui  all'art.  53,
          su supporto informatico e deve essere munito anche  tramite
          le procedure applicabili ai  supporti  informatici  di  cui
          all'art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione
          del documento  medesimo  da  parte  del  datore  di  lavoro
          nonche',  ai  soli  fini  della  prova  della  data,  dalla
          sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
          e protezione, del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  o  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  territoriale  e  del  medico   competente,   ove
          nominato, e contenere: 
                a) una relazione sulla valutazione di tutti i  rischi
          per  la  sicurezza  e   la   salute   durante   l'attivita'
          lavorativa,  nella  quale  siano  specificati   i   criteri
          adottati per la valutazione stessa. La scelta  dei  criteri
          di redazione del documento e' rimessa al datore di  lavoro,
          che vi provvede con  criteri  di  semplicita',  brevita'  e
          comprensibilita', in modo da garantirne  la  completezza  e
          l'idoneita' quale  strumento  operativo  di  pianificazione
          degli interventi aziendali e di prevenzione; 
                b) l'indicazione delle misure  di  prevenzione  e  di
          protezione  attuate  e  dei   dispositivi   di   protezione
          individuali adottati a seguito  della  valutazione  di  cui
          all'art. 17, comma 1, lettera a); 
                c) il programma delle misure ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza; 
                d) l'individuazione delle procedure per  l'attuazione
          delle   misure   da   realizzare,   nonche'    dei    ruoli
          dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,  a
          cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
          di adeguate competenze e poteri; 
                e) l'indicazione del nominativo del responsabile  del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e
          del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione
          del rischio; 
                f) l'individuazione delle mansioni che  eventualmente
          espongono i lavoratori a rischi  specifici  che  richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
              3. Il contenuto del documento di cui al  comma  2  deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto. 
              3-bis. In caso di costituzione  di  nuova  impresa,  il
          datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente  la
          valutazione dei rischi  elaborando  il  relativo  documento
          entro novanta giorni dalla data  di  inizio  della  propria
          attivita'. Anche in caso di costituzione di nuova  impresa,
          il datore di lavoro deve comunque dare immediata  evidenza,
          attraverso idonea  documentazione,  dell'adempimento  degli
          obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e
          al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione  accede,
          su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza. 
              3-ter. Ai fini della valutazione di  cui  al  comma  1,
          l'Inail, anche in collaborazione con le  aziende  sanitarie
          locali per  il  tramite  del  Coordinamento  Tecnico  delle
          Regioni e i soggetti di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
          ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro  strumenti
          tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di
          rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la
          predetta attivita' con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».