Art. 13 
 
 
                                Trust 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-sexies),  dopo  le  parole
"anche se non residenti" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche'  i
redditi corrisposti a residenti italiani da trust e  istituti  aventi
analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento
al trattamento dei  redditi  prodotti  dal  trust  si  considerano  a
fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche  qualora
i percipienti residenti non possono  essere  considerati  beneficiari
individuati ai sensi dell'articolo 73"; 
  b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto  il  seguente:
"4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni  di  trust  esteri,
nonche' di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti
in Italia, non sia possibile distinguere tra  redditi  e  patrimonio,
l'intero ammontare percepito costituisce reddito.". 
  2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)  si  avvalgono  anche
dei poteri e  delle  facolta'  previsti  dall'articolo  9,  commi  4,
lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;".