Art. 13 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15,  16  e  18  del
  regolamento  (UE)  n.  517/2014  in  materia  di  riduzione   della
  quantita'   di   idrofluorocarburi   immessa   in   commercio,   di
  assegnazione  delle  quote,  di  trasferimento  delle  quote  e  di
  autorizzazioni all'utilizzo delle quote 
 
  1.  I  produttori  e  gli  importatori,  ovvero  il  rappresentante
esclusivo  che  ha  ricevuto  il  mandato  da  un  produttore  o   un
importatore,  che   immettono   in   commercio   una   quantita'   di
idrofluorocarburi, anche contenuti  in  poliolo  premiscelato,  senza
aver  ottenuto  l'assegnazione  della  rispettiva  quota   ai   sensi
dell'articolo 16, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono  puniti  con
l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a
150.000,00 euro. 
  2.  I  produttori  e  gli  importatori,  ovvero  il  rappresentante
esclusivo  che  ha  ricevuto  il  mandato  da  un  produttore  o   un
importatore,  che   immettono   in   commercio   una   quantita'   di
idrofluorocarburi, anche contenuti  in  poliolo  premiscelato,  senza
aver ottenuto il trasferimento di una quota  ai  sensi  dell'articolo
18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,  sono  puniti  con
l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a
150.000,00 euro. 
  3.  I  produttori  e  gli  importatori,  ovvero  il  rappresentante
esclusivo  che  ha  ricevuto  il  mandato  da  un  produttore  o   un
importatore, che  immettono  in  commercio  idrofluorocarburi,  anche
contenuti in poliolo premiscelato, in quantita'  superiore  a  quella
assegnata ai sensi dell'articolo 16,  paragrafo  5,  del  regolamento
(UE) n. 517/2014, ovvero in quantita' superiore a  quella  trasferita
ai sensi dell'articolo 18, paragrafo  1,  dello  stesso  regolamento,
sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  50.000,00
euro a 150.000,00 euro. 
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori
e  agli  importatori,  ovvero  al  rappresentante  esclusivo  che  ha
ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle  ipotesi
di  cui  all'articolo  15,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse.