Art. 13 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1.  All'articolo  47,  comma  11-quinquies,  primo   periodo,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le  parole:  «per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma  18,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
  3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio  quinquennale  e'
pervenuto a scadenza, il  termine  per  l'adeguamento  delle  tariffe
autostradali  relative  all'anno  2020   e'   differito   sino   alla
definizione del procedimento di  aggiornamento  dei  piani  economici
finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  109  del  2018,
dall'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  di  cui  all'articolo
articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il  30
marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente  le  proposte  di
aggiornamento dei piani economico finanziari,  riformulate  ai  sensi
della  predetta  normativa,  che  annullano  e   sostituiscono   ogni
precedente  proposta  di  aggiornamento.  L'aggiornamento  dei  piani
economici finanziari presentati nel termine  del  30  marzo  2020  e'
perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020. 
  4.  All'articolo  49  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»; 
    b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma  7»,  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»; 
    c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
      «7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti ai commi
7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali  le
controversie con i contraenti  generali  derivanti  da  richieste  di
risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di  cui
all'articolo 208 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione
da parte della societa' stessa.»; 
    d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalita'  di  cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalita' di cui ai
commi 7 e 7-ter». 
  5. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  870,  secondo
periodo,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  relative  alla
definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma  tra
l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
applicano a  decorrere  dal  contratto  di  programma  per  gli  anni
2021-2025.