(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                Ricostituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto  di  lavoro  per
proprio recesso o per motivi di salute puo'  richiedere  alla  stessa
azienda o ente, entro  cinque  anni  dalla  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 
    2. L'azienda o ente si  pronuncia  motivatamente  entro  sessanta
giorni dalla richiesta; in  caso  di  accoglimento  il  dirigente  e'
ricollocato, previa stipulazione  del  contratto  individuale,  nella
qualifica dirigenziale, posizione economica e fascia di  esclusivita'
iniziale, con esclusione  della  R.I.A.  a  suo  tempo  eventualmente
maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 
    3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente  superato
il quinquennio di servizio prima della  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, l'azienda o ente conferisce un incarico ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art.  18  (Tipologie  d'incarico),  19  (Affidamento  e
revoca  degli  incarichi  dirigenziali  diversi  dalla  direzione  di
struttura complessa- Criteri e procedure), 20 (Affidamento  e  revoca
degli incarichi di direzione  di  struttura  complessa  -  Criteri  e
procedure). 
    4. La stessa facolta' di cui al comma 1  e'  data  al  dirigente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di  uno  dei
paesi dell'Unione europea. 
    5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione  del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla  disponibilita'
del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda o ente
ed  al  mantenimento  del  possesso  dei   requisiti   generali   per
l'assunzione  da  parte  del  richiedente  nonche'   all'accertamento
dell'idoneita' fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata
da motivi di salute. 
    6. Qualora  il  dirigente  riammesso  goda  gia'  di  trattamento
pensionistico si applicano le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte  salve
le indennita' percepite agli effetti del  trattamento  di  previdenza
per il periodo di servizio prestato prima  della  ricostituzione  del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 34 del C.C.N.L. del 10 febbraio
2004 Area IV e Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria
e delle professioni sanitarie (Trattamento di fine rapporto). 
    7. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 761/1979.