Art. 13. Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere alla stessa azienda o ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente e' ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica e fascia di esclusivita' iniziale, con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 (Tipologie d'incarico), 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure), 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). 4. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea. 5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda o ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 6. Qualora il dirigente riammesso goda gia' di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennita' percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 Area IV e Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Trattamento di fine rapporto). 7. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.