Art. 13 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria; 
    b)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita'
liquidatorie; 
    c) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini
indicati all'art. 5, comma 2; 
    d) non mantenimento dei beni per l'uso previsto  per  una  durata
pari ad almeno due anni dal completamento dell'investimento; 
    e) mancata restituzione protratta per oltre un  anno  delle  rate
del finanziamento concesso; 
    f)  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal  provvedimento  di
concessione. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 marzo 2020 
 
                                         Il Commissario straordinario 
                                                    Arcuri