(Allegato 1-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                  Comunicazioni per via telematica 
 
    1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate  esclusivamente
con  modalita'  telematiche,  nei  confronti  di   ciascun   avvocato
componente  il  collegio  difensivo  ovvero,  alternativamente,   nei
confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente  nominato,  agli
indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello
Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono  effettuate
ai sensi dell'art. 47, comma 1, del CAD, attraverso canale sicuro. 
    2. Le comunicazioni di  segreteria  sono  altresi'  effettuate  a
mezzo PEC nei confronti di qualsiasi  soggetto  tenuto  per  legge  a
dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai  pubblici  elenchi,
da acquisirsi secondo le modalita' di cui alle specifiche tecniche di
cui all'art. 19. 
    3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'art. 16,
comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni. 
    4.  Con  modalita'   telematiche   si   procede   altresi'   alle
comunicazioni nei confronti di qualsiasi  soggetto  processuale  che,
pur non essendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' stato incardinato  il  ricorso
di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con  PEC.  In  tal  caso   e'
specificamente  indicato  l'indirizzo  PEC  al  quale  si   intendono
ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per  cui
tale comunicazione e' resa. 
    5. Le comunicazioni di cui ai commi da  1  a  4  sono  effettuate
mediante  invio  di  un  messaggio  dall'indirizzo  PEC  dell'ufficio
giudiziario  mittente,  secondo  quando  precisato  nelle  specifiche
tecniche di cui  all'art.  19,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata del destinatario. 
    6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziario
si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
certificata del destinatario  e  produce  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 45 e 48 del CAD. 
    7.  Qualora  non  sia  possibile  procedere  alla   comunicazione
telematica per cause imputabili  al  malfunzionamento  del  SIGA,  il
segretario della sezione procede ad  effettuare  la  comunicazione  a
mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita', procede secondo le
modalita' descritte nell'art. 45 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile. 
    8. Le ricevute di avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
consegna sono conservati nel fascicolo informatico. 
    9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a  buon
fine per causa imputabile al destinatario, attestata  dalla  ricevuta
di mancata consegna secondo quanto  previsto  dalle  regole  tecniche
della posta elettronica certificata di cui al  decreto  del  Ministro
per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la  comunicazione  si
ha per eseguita con  il  deposito  del  provvedimento  nel  fascicolo
informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui
all'art. 19. 
    10. La comunicazione di un atto che contiene  dati  sensibili  e'
effettuata  per  estratto  con  contestuale  messa   a   disposizione
dell'atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi
diritto  attraverso  l'apposita  sezione  del  portale  dei   servizi
telematici,  con  modalita'  tali  da   garantire   l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita', secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di  cui
all'art. 19. 
    11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
comunicazioni di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  fatta  eccezione  per  le
comunicazioni  all'istante  o  al  concessionario  che  non   abbiano
espressamente dichiarato  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con
modalita' telematica.