Art. 13. Comunicazioni per via telematica - art. 13 dell'Allegato 1 1. Le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate esclusivamente con modalita' telematiche, avvalendosi di funzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC individuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioni avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito, che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati in maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'. 2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L'accesso ai Registri formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonche' presso il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le modalita' tecniche concordate con i medesimi Ministeri. 3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD. 4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativo prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale, questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi del provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e' visualizzabile nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area pubblica del sito istituzionale della Giustizia amministrativa. 5. La comunicazione di segreteria e' allegata in formato PDF al messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente. 6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipo completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario. 7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal S.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico. 8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore non superabile imputabile al Sistema, l'invio della comunicazione viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilita', si procede secondo le modalita' di cui all'articolo 45 disp. att. c.p.c. 9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, come attestato dalla ricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguita presso la Segreteria dell'Ufficio giudiziario presso cui pende il ricorso. Il S.I.G.A. consente al difensore, attraverso il portale dell'avvocato ovvero attraverso ulteriori modalita' telematiche, successivamente definite e che verranno rese note sul sito istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione. 10. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del sito istituzionale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque anni dalla definitivita' del provvedimento che conclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni: codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, data ed ora dell'invio, esito invio, destinatario messaggio, mittente messaggio, tipo ricevute pervenute, eventuale errore restituito, data e ora della consegna.