Art. 13 
 
                   Fondo centrale di garanzia PMI 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
    b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'  elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,  a  5  milioni  di
euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di  dipendenti
non superiore a 499. ((Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il
25 per cento  del  capitale  o  dei  diritti  di  voto  sia  detenuto
direttamente  o  indirettamente   da   un   ente   pubblico   oppure,
congiuntamente, da piu' enti pubblici;)) 
    c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni  speciali  del
Fondo di  garanzia,  al  90  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione  finanziaria,  previa  autorizzazione  della   Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con  durata
fino  a  72  mesi.  L'importo  totale   delle   predette   operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente: 
      1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del  beneficiario
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che  lavora  nel
sito dell'impresa ma  che  figura  formalmente  nel  libro  paga  dei
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel  caso
di imprese costituite  a  partire  dal  1°  gennaio  2019,  l'importo
massimo del prestito  non  puo'  superare  i  costi  salariali  annui
previsti per i primi due anni di attivita'; 
      2) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      3) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi,  nel  caso  di  imprese  con
numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499;  tale  fabbisogno  e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal  beneficiario
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445; 
  ((3-bis)  per  le  imprese  caratterizzate  da   cicli   produttivi
ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e),
dell'allegato al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
febbraio  2019,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e  delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di  prodotti  in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;)) 
    d) per le operazioni finanziarie  aventi  le  caratteristiche  di
durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di  copertura
della riassicurazione e' incrementata,  anche  mediante  il  concorso
delle sezioni speciali del  Fondo  di  garanzia,  al  100  per  cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di  garanzia  ((o
dalle societa' cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo
periodo,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385,)) a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino
la  percentuale  massima  di  copertura  del  90  per  cento,  previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi  dell'articolo  108
del TFUE, e che non prevedano il pagamento di  un  premio  che  tiene
conto  della  remunerazione  per  il   rischio   di   credito.   Fino
all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente  alla
predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi  le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e
alla  presente  lettera  d),  le  percentuali   di   copertura   sono
incrementate, rispettivamente,  all'80  per  cento  per  la  garanzia
diretta  di  cui  alla  lettera  c)  e  al  90  per  cento   per   la
riassicurazione di cui alla presente lettera d)  ((anche  per  durate
superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo  puo'  essere  cumulata
con un'ulteriore garanzia concessa da confidi  o  da  altri  soggetti
abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;)) 
    e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la  garanzia
diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella
misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i
finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del
soggetto  beneficiario,  purche'  il  nuovo   finanziamento   preveda
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito  aggiuntivo
in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dell'importo  del  debito
accordato in  essere  del  finanziamento  oggetto  di  rinegoziazione
((ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in
data successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25  per
cento dell'importo del debito accordato in essere  del  finanziamento
oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente  lettera  il
soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  che  attesta  la  riduzione  del  tasso  di  interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;)) 
    f)  per  le  operazioni  per  le  quali  ((le  banche))   o   gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa,
la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola
quota   capitale,   ovvero   l'allungamento   della   scadenza    dei
finanziamenti,  ((in  connessione  agli   effetti))   indotti   dalla
diffusione del COVID-19, su  operazioni  ammesse  alla  garanzia  del
Fondo, la durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
    ((g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2,  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto
salvo quanto previsto per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  alla
lettera  m)  del  presente  comma,  la  garanzia  e'  concessa  senza
applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera
A, delle condizioni di ammissibilita'  e  disposizioni  di  carattere
generale per l'amministrazione del  Fondo  di  garanzia  allegate  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  febbraio  2019,  di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  49  del  27
febbraio  2019.  Ai  fini   della   definizione   delle   misure   di
accantonamento a titolo  di  coefficiente  di  rischio,  in  sede  di
ammissione della singola operazione finanziaria, la  probabilita'  di
inadempimento delle imprese e' calcolata  esclusivamente  sulla  base
dei dati contenuti  nel  modulo  economico-finanziario  del  suddetto
modello di valutazione.  Con  frequenza  bimestrale,  in  riferimento
all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse  alla  garanzia,  la
consistenza degli accantonamenti prudenziali  operati  a  valere  sul
Fondo e' corretta in funzione dei  dati  della  Centrale  dei  rischi
della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della
presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia; 
    g-bis) la garanzia e' concessa anche in  favore  dei  beneficiari
finali che presentano, alla  data  della  richiesta  della  garanzia,
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come
inadempienze probabili o come  esposizioni  scadute  e/o  sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio
2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata
prima del 31 gennaio 2020; 
    g-ter) la garanzia e' altresi'  concessa,  con  esclusione  della
garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali  che
presentano esposizioni che, prima del 31  gennaio  2020,  sono  state
classificate come inadempienze probabili o come  esposizioni  scadute
e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della  parte  B)
delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione.
In tale caso, il beneficio della garanzia e' ammesso anche prima  che
sia trascorso un anno dalla data  in  cui  sono  state  accordate  le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette
esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate,  ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del  regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le citate esposizioni non sono piu' classificabili  come  esposizioni
deteriorate,  non  presentano   importi   in   arretrato   successivi
all'applicazione  delle  misure  di   concessione   e   il   soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo  47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
    g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia  trascorso
un anno  dalla  data  in  cui  sono  state  accordate  le  misure  di
concessione o, se posteriore, dalla data in cui le  esposizioni  sono
state   classificate   come   esposizioni   deteriorate,   ai   sensi
dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del  regolamento  (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31  dicembre
2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura   del   concordato   con
continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato  accordi  di  ristrutturazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942 o hanno presentato un piano ai  sensi  dell'articolo  67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, le loro esposizioni  non  siano  classificabili
come esposizioni deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo  47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono,
in  ogni  caso,  escluse  le  imprese  che   presentano   esposizioni
classificate come  sofferenze  ai  sensi  della  disciplina  bancaria
vigente;)) 
    h) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma  2((,  del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017)); 
    i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei   settori
turistico-alberghiero,  ((compreso  il  settore  termale,))  e  delle
attivita' immobiliari, con durata minima di  10  anni  e  di  importo
superiore a euro  500.000,00,  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere
cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; 
    l) per le garanzie  su  specifici  portafogli  di  finanziamenti,
anche senza piano  d'ammortamento,  dedicati  a  imprese  danneggiate
dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per  cento,
a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la  quota  della
tranche junior coperta dal Fondo  puo'  essere  elevata  del  50  per
cento, ulteriormente incrementabile del  20  per  cento  in  caso  di
intervento di ulteriori garanti; 
    m) previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo,
con copertura al 100 ((per cento)) sia in  garanzia  diretta  che  in
riassicurazione,  i   nuovi   finanziamenti   concessi   da   banche,
intermediari finanziari di  cui  all'articolo  106  del  Testo  Unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385  e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in  favore
di piccole e medie imprese e di persone fisiche  esercenti  attivita'
di impresa, arti o professioni, ((di associazioni professionali e  di
societa' tra  professionisti  nonche'  di  agenti  di  assicurazione,
subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva  sezione
del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi))
la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata  danneggiata  dall'emergenza
COVID-19,  ((secondo  quanto  attestato   dall'interessato   mediante
dichiarazione)) autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non  prima
di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a ((120 mesi)) e
un importo ((non superiore, alternativamente, anche tenuto  conto  di
eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri
1) o  2)  )),  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  depositato  o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda
di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, ((prodotta)) anche
mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a ((30.000 euro)). Si ha un nuovo finanziamento quando,  ad
esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto  da  garanzia,
l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei
confronti del soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare
((delle esposizioni detenute)) alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  corretto  per  le  riduzioni  delle   esposizioni
intervenute  tra  le  due  date  in   conseguenza   del   regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
finanziato.  Nei  casi  di  cessione  o  affitto   di   azienda   con
prosecuzione  della  medesima   attivita'   si   considera   altresi'
l'ammontare  dei  ricavi  risultante  dall'ultima  dichiarazione  dei
redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In  relazione  alle  predette  operazioni,  il  soggetto  richiedente
applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di
garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia,  nel  caso  di
riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli  costi
di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque,
non superiore al tasso ((del rendimento  medio  dei  titoli  pubblici
(Rendistato) con durata analoga al  finanziamento,  maggiorato  dello
0,20 per cento)). In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento
del Fondo centrale di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  e'
concesso automaticamente, gratuitamente  e  senza  valutazione  e  il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla  garanzia
del Fondo, subordinatamente alla verifica formale  del  possesso  dei
requisiti, senza attendere  l'esito  definitivo  dell'istruttoria  da
parte del gestore del  Fondo  medesimo.  ((La  garanzia  e'  altresi'
concessa in favore di beneficiari finali che  presentano  esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono  state  classificate  come
inadempienze  probabili  o  esposizioni   scadute   e/o   sconfinanti
deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte  B),  paragrafo
2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia,  a
condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta  del
finanziamento  non  siano  piu'   classificabili   come   esposizioni
deteriorate  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,   paragrafo   4,   del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui  le  predette  esposizioni  siano
state oggetto di misure  di  concessione,  la  garanzia  e'  altresi'
concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le  stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate  ai
sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto  dalla  lettera  b)  del
medesimo paragrafo; 
  m-bis) per i finanziamenti di cui alla  lettera  m)  concessi  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  i  soggetti  beneficiari  possono  chiedere,  con
riguardo all'importo finanziato  e  alla  durata,  l'adeguamento  del
finanziamento  alle  nuove  condizioni  introdotte  dalla  legge   di
conversione del presente decreto;)) 
    n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non
superiore a 3.200.000 euro,  la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata
danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,  ((secondo  quanto   attestato
dall'interessato mediante dichiarazione))  autocertificata  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) puo'  essere
cumulata con  un'ulteriore  garanzia  concessa  da  confidi  o  altri
soggetti abilitati al rilascio  di  garanzie,  a  valere  su  risorse
proprie, sino alla copertura del  100  per  cento  del  finanziamento
concesso. La predetta garanzia puo' essere rilasciata per prestiti di
importo ((non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui
alla lettera c), numeri 1) o 2) )).  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
quando, ad esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto  da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del  finanziatore
nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare
((delle esposizioni detenute)) alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  corretto  per  le  riduzioni  delle   esposizioni
intervenute  tra  le  due  date  in   conseguenza   del   regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto  ovvero  per  decisione  autonoma  ((del   soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali,)) le  Camere  di  Commercio,
anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni  di  settore,
anche unitamente alle associazioni ((e agli  enti  di  riferimento)),
possono conferire risorse al Fondo  ai  fini  della  costituzione  di
sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito,  anche
a favore di determinati settori economici  o  filiere  d'impresa  ((e
reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi  4-ter  e  seguenti,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo
precedente, la  garanzia  e'  estesa  esclusivamente  alla  quota  di
credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di
cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della  medesima
attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei  ricavi  risultante
dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi   o   dall'ultimo   bilancio
depositato dal cedente o dal locatore; 
    n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di
rafforzare il  supporto  all'emergenza  da  COVID-19  prestato  dalle
cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3  del  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  3  gennaio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare
al fondo consortile, al capitale sociale  o  ad  apposita  riserva  i
fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali  costituiti  da
contributi  pubblici,  con  esclusione  di  quelli  derivanti   dalle
attribuzioni annuali  di  cui  alla  legge  7  marzo  1996,  n.  108,
esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2019.  Tali  risorse   sono
attribuite unitariamente  al  patrimonio  netto,  anche  ai  fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione.  Le
eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o  quote
proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste  per
la costituzione e per le deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione
del bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria;)) 
    o) sono prorogati per tre mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite  dalla
garanzia del Fondo; 
    p)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su
operazioni finanziarie gia' perfezionate ((con l'erogazione da  parte
del)) soggetto finanziatore  da  non  oltre  3  mesi  dalla  data  di
presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva  al  31
gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere
al gestore del Fondo una dichiarazione attestante  la  riduzione  del
tasso  di  interesse  applicata,  sul  finanziamento  garantito,   al
soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta  concessione
della garanzia; 
  ((p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro  la
garanzia  e'  rilasciata  con  la  possibilita'  per  le  imprese  di
avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.)) 
  2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,  lett.  a)  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  per   le   garanzie   su   portafogli   di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati  a  imprese
danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20  per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione  nel
portafoglio, un rating, determinato dal  soggetto  richiedente  sulla
base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della
scala  di  valutazione  Standard's  and  Poor's,  sono  applicate  le
seguenti misure: 
    a)  l'ammontare  massimo  dei  portafogli  di  finanziamenti   e'
innalzato a euro 500 milioni; 
    b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata  e  importo
previste dal comma  1,  lettera  c),  e  possono  essere  deliberati,
perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto  finanziatore  prima   della
richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in
data successiva al 31 gennaio 2020; 
    c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la  valutazione  del
merito di credito da parte del Gestore del Fondo; 
    d) il punto di stacco e lo  spessore  della  tranche  junior  del
portafoglio  di  finanziamenti  sono   determinati   utilizzando   la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni; 
    e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al  90  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del ((decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018,)) non puo' superare il 15  ((per
cento)) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18
((per cento,)) nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad  oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; 
    g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio
garantito,  il  Fondo  copre  il  90  ((per  cento))  della   perdita
registrata sul singolo finanziamento; 
    h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore  delle
imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e' stata disposta la
limitazione dell'intervento del predetto Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla  sola  controgaranzia  dei
fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva. 
  3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti
«fino al 10 aprile 2020». 
  4.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai   sensi
dell'articolo  108  del  TFUE,  la  garanzia  dei  confidi   di   cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di  natura  comunitaria,
nazionale,  regionale  e   camerale,   puo'   essere   concessa   sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura  della
quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia  del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
  ((4-bis.  Le  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura,  anche  tramite  propri  organismi  consortili,  con  le
risorse umane, finanziarie e  strumentali  esistenti  a  legislazione
vigente, al fine di favorire l'accesso  al  credito  da  parte  delle
piccole e medie  imprese,  possono,  anche  con  la  costituzione  di
appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese  in
conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse  alla
riassicurazione del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  fine  di
contenere  i  costi  delle  garanzie  concesse  da  soggetti  garanti
autorizzati. 
  4-ter. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  4-bis  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
  5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le  piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
legge  23  dicembre  1996  n.  662,   qualora   il   rilascio   della
documentazione antimafia  non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  l'aiuto  e'
concesso all'impresa sotto condizione  risolutiva  anche  in  assenza
della documentazione medesima. Nel  caso  in  cui  la  documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive  ai  sensi  della  medesima  disciplina  antimafia,   e'
disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi
3  e  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,
mantenendo l'efficacia della garanzia. 
  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, dopo le parole «organismi pubblici» sono  inserite  le  parole  «e
privati». 
  7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono  concesse  a  valere  sulla  dotazione  disponibile  del  Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo  per  tempo,  di  un  ammontare  di
risorse libere del  Fondo,  destinate  al  rilascio  di  garanzie  su
singole operazioni finanziarie, pari ad  almeno  l'85  ((per  cento))
della dotazione disponibile del Fondo. 
  8. Gli  operatori  di  microcredito  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  ((in  possesso  del  requisito   per   la
qualificazione come micro, piccola o media impresa,)) beneficiano,  a
titolo  gratuito  e  nella   misura   massima   dell'80   per   cento
dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove  imprese
costituite o che hanno iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre
anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e  non  utilmente
valutabili sulla base  degli  ultimi  due  bilanci  approvati,  senza
valutazione del merito di credito, della garanzia del  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  sui  finanziamenti  concessi  da  banche   e   intermediari
finanziari  finalizzati  alla  concessione,  da  parte  dei  medesimi
operatori, di ((erogazioni)) di microcredito in favore di beneficiari
come definiti dal medesimo articolo 111 e dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
  9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite
dalle  seguenti:  «euro  40.000,00».  ((Con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17  ottobre  2014,
n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo  alla  disposizione
di cui al primo periodo del presente comma.)) 
  10. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono  assegnati  1.729  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  in  quanto
compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  in  favore
((delle imprese agricole, forestali, della pesca e  dell'acquacoltura
e dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica e dei  birrifici
artigianali)). Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono
assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria  centrale
appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate  in
base  al  fabbisogno  finanziario  derivante  dalla  gestione   delle
garanzie. 
  12. L'articolo 49 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
abrogato. 
  ((12-bis. Fino al  31  dicembre  2020,  le  risorse  del  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro  100  milioni,  sono
destinate all'erogazione della garanzia di cui al  comma  1,  lettera
m), del presente articolo in favore degli  enti  del  Terzo  settore,
compresi  gli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti,   esercenti
attivita' di impresa o commerciale, anche  in  via  non  esclusiva  o
prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le  finalita'  di
cui al presente comma, per ricavi si intende il  totale  dei  ricavi,
rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal
bilancio   o   rendiconto   approvato   dall'organo   statutariamente
competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza,
dal  bilancio  o  rendiconto  approvato  dall'organo  statutariamente
competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
  13. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  1.829
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580  milioni
di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12  e,  quanto  a
249 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,))  mediante  corrispondente
riduzione delle somme  di  cui  all'articolo  56,  comma  6,  ((del))
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 100  dell'articolo  2  della  citata
          legge 23 dicembre 1996, n. 662  e'  citato  nei  rifermenti
          normativi all'art. 1. 
              Per il Trattato sul funzionamento  dell'unione  europea
          (TFUE) si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000  n.  445  recante  "Testo  unico  delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20  febbraio
          2001, n. 42, S.O. 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 7  dell'articolo  112
          del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
          come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 112 Altri soggetti operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti 
                1. I confidi, anche di secondo grado,  sono  iscritti
          in un elenco tenuto dall'Organismo  previsto  dall'articolo
          112-bis ed  esercitano  in  via  esclusiva  l'attivita'  di
          garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi  o
          strumentali, nel rispetto delle  disposizioni  dettate  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze e delle  riserve  di
          attivita'  previste  dalla  legge.  I  confidi  di  cui  al
          presente  articolo  possono  detenere  partecipazioni   nei
          soggetti di cui all'articolo 111. 
                1-bis.- 6. Omissis 
                7. I soggetti diversi  dalle  banche,  gia'  operanti
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          i quali, senza fine di lucro,  raccolgono  tradizionalmente
          in ambito locale somme  di  modesto  ammontare  ed  erogano
          piccoli prestiti possono continuare a svolgere  la  propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
          le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo  106
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
          condizioni di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
          del tesoro del 29 marzo 1995.  In  attesa  di  un  riordino
          complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
          e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre   2014,   possono
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di  iscrizione  nell'albo  di  cui  all'articolo  106,   le
          societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI  del
          libro quinto del codice civile, esistenti alla data del  1°
          gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
          regolamentati, che concedono finanziamenti sotto  qualsiasi
          forma esclusivamente  nei  confronti  dei  propri  soci,  a
          condizione che: 
                  a)  non  raccolgano  risparmio  sotto  qualsivoglia
          forma tecnica; 
                  b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
          dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
                  c) l'importo  unitario  del  finanziamento  sia  di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
                  d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
                Omissis." 
              Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo  ai  requisiti
          prudenziali  per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese   di
          investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
          e' pubblicato nella GUUE L176 del 27.6.2013. 
              Si riporta il testo dell'articolo  186-bis  del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
                "Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale) 
                Quando il piano di  concordato  di  cui  all'articolo
          161, secondo comma,  lettera  e)  prevede  la  prosecuzione
          dell'attivita'  di  impresa  da  parte  del  debitore,   la
          cessione dell'azienda in esercizio ovvero  il  conferimento
          dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche  di
          nuova  costituzione,  si  applicano  le  disposizioni   del
          presente  articolo.  Il  piano  puo'  prevedere  anche   la
          liquidazione   di   beni   non   funzionali   all'esercizio
          dell'impresa. 
                Nei casi previsti dal presente articolo: 
                  a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
          lettera e), deve contenere anche  un'analitica  indicazione
          dei  costi  e  dei   ricavi   attesi   dalla   prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di  concordato,
          delle  risorse  finanziarie  necessarie  e  delle  relative
          modalita' di copertura; 
                  b)  la  relazione   del   professionista   di   cui
          all'articolo  161,  terzo  comma,  deve  attestare  che  la
          prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
          concordato e' funzionale  al  miglior  soddisfacimento  dei
          creditori; 
                  c) il piano puo' prevedere, fermo  quanto  disposto
          dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino  a  un
          anno  dall'omologazione  per  il  pagamento  dei  creditori
          muniti di  privilegio,  pegno  o  ipoteca,  salvo  che  sia
          prevista la liquidazione  dei  beni  o  diritti  sui  quali
          sussiste la causa di prelazione. In tal caso,  i  creditori
          muniti di cause di prelazione di cui al periodo  precedente
          non hanno diritto al voto. 
                Fermo  quanto  previsto  nell'articolo   169-bis,   i
          contratti in corso di esecuzione alla data di deposito  del
          ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
          si risolvono per  effetto  dell'apertura  della  procedura.
          Sono inefficaci eventuali patti contrari.  L'ammissione  al
          concordato preventivo non  impedisce  la  continuazione  di
          contratti  pubblici  se  il  professionista  designato  dal
          debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
          al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
          continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti
          di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
          d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano
          trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione  o
          del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
          e trascrizioni.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano anche nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  e'  stata
          ammessa  a  concordato  che  non  prevede  la   continuita'
          aziendale se il  predetto  professionista  attesta  che  la
          continuazione e' necessaria per  la  migliore  liquidazione
          dell'azienda in esercizio. 
                Successivamente al  deposito  della  domanda  di  cui
          all'articolo  161,  la  partecipazione   a   procedure   di
          affidamento di contratti pubblici deve  essere  autorizzata
          dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal  giudice
          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale
          ove gia' nominato. 
                L'ammissione al concordato preventivo  non  impedisce
          la partecipazione a procedure di assegnazione di  contratti
          pubblici, quando l'impresa presenta in gara: 
                  a) una relazione di un professionista  in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera
          d), che attesta la conformita' al piano  e  la  ragionevole
          capacita' di adempimento del contratto; 
                  b) 
                Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in
          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta
          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese
          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una
          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui
          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un
          operatore facente parte del raggruppamento. 
                Se nel corso di una procedura iniziata ai  sensi  del
          presente  articolo  l'esercizio  dell'attivita'   d'impresa
          cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori,  il
          tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta  salva
          la facolta' del  debitore  di  modificare  la  proposta  di
          concordato." 
              Il testo dell'articolo 182-bis del citato regio decreto
          16  marzo  1942,  n.  267  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 9. 
              Il testo dell'articolo 67 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 9. 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  10  del
          decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 marzo  2017
          (Nuove modalita'  di  valutazione  delle  imprese  ai  fini
          dell'accesso al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie
          imprese e articolazione delle misure di garanzia): 
                "Art. 10. Commissioni 
                1. Omissis 
                2. A modifica e integrazione di quanto stabilito  dal
          regolamento n. 248 del 1999, nei casi  in  cui,  a  seguito
          della concessione della garanzia, l'operazione  finanziaria
          garantita  non  sia  successivamente  perfezionata  con  le
          modalita'  e  nei  termini   fissati   dalle   disposizioni
          operative, il  soggetto  richiedente  versa  al  Fondo  una
          commissione di importo pari a euro 300,00." 
              Il  testo  dell'articolo   106   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre  1993  n.  385  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              Il testo vigente dell'articolo 47  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445  e'
          riportato ne riferimenti normativi all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  4-ter  e   seguenti
          dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario): 
                "Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese 
                1. - 4-bis. Omissis 
                4-ter. Con il contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
                  1) 
                  2) al fondo patrimoniale comune  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          2614 e 2615, secondo comma,  del  codice  civile;  in  ogni
          caso, per le obbligazioni contratte dall'organo  comune  in
          relazione al programma di rete, i terzi possono far  valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 
                  3) qualora la rete di imprese  abbia  acquisito  la
          soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,  entro
          due mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale  l'organo
          comune redige una situazione patrimoniale,  osservando,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
          esercizio della societa' per azioni, e la  deposita  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; 
                si  applica,  in   quanto   compatibile,   l'articolo
          2615-bis, terzo comma, del codice  civile.  Ai  fini  degli
          adempimenti pubblicitari  di  cui  al  comma  4-quater,  il
          contratto deve essere  redatto  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata  autenticata,  ovvero  per  atto  firmato
          digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del  codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive modificazioni, da ciascun imprenditore o  legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
                  a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
                  b)  l'indicazione  degli  obiettivi  strategici  di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
                  c) la definizione di  un  programma  di  rete,  che
          contenga  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli   obblighi
          assunti  da   ciascun   partecipante;   le   modalita'   di
          realizzazione dello scopo comune e,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura  e
          i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e  degli
          eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
          obbliga a versare al fondo, nonche' le regole  di  gestione
          del  fondo   medesimo;   se   consentito   dal   programma,
          l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche  mediante
          apporto di un patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile; 
                  d)  la  durata  del  contratto,  le  modalita'   di
          adesione di altri imprenditori e,  se  pattuite,  le  cause
          facoltative di  recesso  anticipato  e  le  condizioni  per
          l'esercizio del relativo diritto, ferma  restando  in  ogni
          caso l'applicazione  delle  regole  generali  di  legge  in
          materia di scioglimento totale  o  parziale  dei  contratti
          plurilaterali con comunione di scopo; 
                  e) se il contratto  ne  prevede  l'istituzione,  il
          nome, la ditta, la ragione o la denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
                  f) le regole per l'assunzione delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
                4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della  lettera
          e)  del  comma  4-ter  per  le  procedure  attinenti   alle
          pubbliche amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
                4-ter.2. Nelle forme previste dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
                4-quater.  Il  contratto  di  rete  e'   soggetto   a
          iscrizione nella sezione del registro delle imprese  presso
          cui e' iscritto  ciascun  partecipante  e  l'efficacia  del
          contratto inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita
          l'ultima delle iscrizioni  prescritte  a  carico  di  tutti
          coloro che  ne  sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le
          modifiche al contratto di rete, sono redatte  e  depositate
          per l'iscrizione, a cura  dell'impresa  indicata  nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                4-quinquies.  Alle  reti  delle  imprese  di  cui  al
          presente   articolo   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni,
          previa autorizzazione rilasciata con decreto del  Ministero
          dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
          dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla
          relativa richiesta." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del   citato
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
                "Art.  13  (Disciplina  dell'attivita'  di   garanzia
          collettiva dei fidi) 
                1. Ai fini del presente  decreto  si  intendono  per:
          "confidi", i consorzi con attivita' esterna nonche'  quelli
          di garanzia collettiva dei fidi tra liberi  professionisti,
          anche non organizzati in ordini o collegi,  secondo  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14  gennaio
          2013, n. 4, le societa' cooperative, le societa' consortili
          per azioni, a responsabilita' limitata o  cooperative,  che
          svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei  fidi;  per
          "attivita'    di    garanzia    collettiva    dei    fidi",
          l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in  parte
          dalle  imprese  consorziate  o  socie  per  la  prestazione
          mutualistica  e  imprenditoriale  di   garanzie   volte   a
          favorirne il finanziamento da parte delle  banche  e  degli
          altri  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario;   per
          "confidi  di  secondo  grado",  i  consorzi  con  attivita'
          esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra
          liberi professionisti, anche non organizzati  in  ordini  o
          collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
          della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le societa' cooperative,
          le  societa'  consortili  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata  o  cooperative,   costituiti   dai   confidi   ed
          eventualmente da imprese  consorziate  o  socie  di  questi
          ultimi o da altre imprese; per "piccole e  medie  imprese",
          le imprese che  soddisfano  i  requisiti  della  disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di  Stato  a  favore  delle
          piccole e medie imprese determinati  dai  relativi  decreti
          del Ministro delle  attivita'  produttive  e  del  Ministro
          delle politiche agricole  e  forestali;  per  "testo  unico
          bancario", il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
          385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco
          speciale", l'elenco previsto dall'articolo  107  del  testo
          unico bancario; per "riforma delle  societa'",  il  decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
                2. I confidi, salvo quanto stabilito  dal  comma  32,
          svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia  collettiva
          dei fidi e i servizi a essa  connessi  o  strumentali,  nel
          rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. 
                3.   Nell'esercizio   dell'attivita'   di    garanzia
          collettiva  dei  fidi  possono  essere  prestate   garanzie
          personali e reali, stipulati contratti volti  a  realizzare
          il  trasferimento  del  rischio,  nonche'   utilizzati   in
          funzione  di  garanzia  depositi  indisponibili  costituiti
          presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie. 
                4. I confidi di secondo  grado  svolgono  l'attivita'
          indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
          essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
          ultimi. 
                5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia  segno
          distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
          "confidi", "consorzio, cooperativa, societa' consortile  di
          garanzia collettiva dei fidi"  ovvero  di  altre  parole  o
          locuzioni idonee a trarre in inganno  sulla  legittimazione
          allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva  dei
          fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi. 
                6. Chiunque contravviene al disposto del comma  5  e'
          punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
          comma 3, del testo unico bancario. 
                7.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico. 
                8. I confidi  sono  costituiti  da  piccole  e  medie
          imprese industriali, commerciali, turistiche e di  servizi,
          da  imprese  artigiane  e  agricole,  come  definite  dalla
          disciplina comunitaria, nonche' da  liberi  professionisti,
          anche non organizzati in ordini o collegi,  secondo  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14  gennaio
          2013, n. 4. 
                9. Ai confidi possono partecipare  anche  imprese  di
          maggiori  dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali
          determinati dalla Unione europea ai fini  degli  interventi
          agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI)  a
          favore   delle   piccole   e   medie    imprese,    purche'
          complessivamente non rappresentino piu' di un  sesto  della
          totalita' delle imprese consorziate o socie. 
                10. Gli enti pubblici  e  privati  e  le  imprese  di
          maggiori dimensioni che non possono far parte  dei  confidi
          ai  sensi  del  comma  9  possono  sostenerne   l'attivita'
          attraverso contributi e garanzie non finalizzati a  singole
          operazioni; essi  non  divengono  consorziati  o  soci  ne'
          fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
          possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
          modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina  della
          maggioranza  dei  componenti  di   ciascun   organo   resti
          riservata all'assemblea. 
                11. Il comma  10  si  applica  anche  ai  confidi  di
          secondo grado. 
                12. Il fondo consortile o il capitale sociale  di  un
          confidi non puo' essere inferiore a 100  mila  euro,  fermo
          restando per  le  societa'  consortili  l'ammontare  minimo
          previsto dal codice civile per la societa' per azioni. 
                13. La quota di partecipazione  di  ciascuna  impresa
          non puo'  essere  superiore  al  20  per  cento  del  fondo
          consortile o del capitale  sociale,  ne'  inferiore  a  250
          euro. 
                14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo  dei
          fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
          mila  euro.  Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
          almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
          dei  soci  o  da  avanzi   di   gestione.   Al   fine   del
          raggiungimento di  tale  ammontare  minimo  si  considerano
          anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti  di
          conto economico per far  fronte  a  previsioni  di  rischio
          sulle garanzie prestate. 
                15.  Quando,  in  occasione   dell'approvazione   del
          bilancio d'esercizio, risulta che il  patrimonio  netto  e'
          diminuito per  oltre  un  terzo  al  di  sotto  del  minimo
          stabilito dal comma  14,  gli  amministratori  sottopongono
          all'assemblea  gli  opportuni   provvedimenti.   Se   entro
          l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio  netto
          non si e' ridotta a  meno  di  un  terzo  di  tale  minimo,
          l'assemblea  che  approva  il  bilancio   deve   deliberare
          l'aumento del  fondo  consortile  o  del  capitale  sociale
          ovvero il versamento, se lo statuto  ne  prevede  l'obbligo
          per i consorziati o i soci, di nuovi  contributi  ai  fondi
          rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la  perdita
          a meno di un terzo; in  caso  diverso  deve  deliberare  lo
          scioglimento del confidi. 
                16. Se, per la perdita di oltre un  terzo  del  fondo
          consortile o del capitale sociale, questo si riduce  al  di
          sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
          devono senza indugio convocare l'assemblea  per  deliberare
          la riduzione del fondo o del capitale  e  il  contemporaneo
          aumento del medesimo a una  cifra  non  inferiore  a  detto
          minimo, o  lo  scioglimento  del  confidi.  Per  i  confidi
          costituiti  come  societa'  consortili  per  azioni   o   a
          responsabilita' limitata restano applicabili  le  ulteriori
          disposizioni  del  codice  civile  vigenti  in  materia  di
          riduzione del capitale per perdite. 
                17. Ai confidi costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa non si applicano il primo e  il  secondo  comma
          dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla
          riforma delle societa'. 
                18. I  confidi  non  possono  distribuire  avanzi  di
          gestione di  ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle
          imprese  consorziate  o   socie,   neppure   in   caso   di
          scioglimento  del  consorzio,  della  cooperativa  o  della
          societa'  consortile,   ovvero   di   recesso,   decadenza,
          esclusione o morte del consorziato o del socio. 
                19. Ai confidi costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo
          2545-quater del  codice  civile  introdotto  dalla  riforma
          delle societa' e gli  articoli  11  e  20  della  legge  31
          gennaio 1992, n.  59.  L'obbligo  di  devoluzione  previsto
          dall'articolo 2514, comma primo,  lettera  d),  del  codice
          civile, come modificato dalla riforma  delle  societa',  si
          intende riferito al Fondo di  garanzia  interconsortile  al
          quale il confidi aderisca  o,  in  mancanza,  ai  Fondi  di
          garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28. 
                20. I confidi  che  riuniscono  complessivamente  non
          meno  di  15  mila  imprese  e  garantiscono  finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali   di   rappresentanza,    fondi    di    garanzia
          interconsortile    destinati    alla     prestazione     di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi. 
                20-bis. Ai fini delle disposizioni recate  dal  comma
          20 i confidi che riuniscono  cooperative  e  loro  consorzi
          debbono associare  complessivamente  non  meno  di  5  mila
          imprese  e  garantire  finanziamenti  complessivamente  non
          inferiori a 300 milioni di euro. 
                21. I fondi di garanzia interconsortile sono  gestiti
          da societa'  consortili  per  azioni  o  a  responsabilita'
          limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
          svolgimento  di  tale  attivita',  ovvero  dalle   societa'
          finanziarie  costituite  ai  sensi  dell'articolo  24   del
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  114.  In  deroga
          all'articolo 2602 del codice civile le societa'  consortili
          possono essere costituite anche dalle associazioni  di  cui
          al comma 20. 
                22. I  confidi  aderenti  ad  un  fondo  di  garanzia
          interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro  un
          mese  dall'approvazione   del   bilancio,   un   contributo
          obbligatorio  pari  allo  0,5  per  mille  delle   garanzie
          concesse nell'anno a fronte di finanziamenti  erogati.  Gli
          statuti  dei  fondi  di  garanzia  interconsortili  possono
          prevedere un contributo piu' elevato. 
                23. I confidi  che  non  aderiscono  a  un  fondo  di
          garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari
          allo 0,5 per mille  delle  garanzie  concesse  nell'anno  a
          fronte di finanziamenti erogati, entro il termine  indicato
          nel comma 22, al Ministero dell'economia e  delle  finanze;
          le somme a tale titolo versate fanno  parte  delle  entrate
          del  bilancio  dello  Stato.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
          complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al
          fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662.  I  confidi,
          operanti nel settore agricolo, la cui base  associativa  e'
          per  almeno  il  50  per  cento  composta  da  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          versano annualmente la  quota  alla  Sezione  speciale  del
          Fondo interbancario di garanzia,  di  cui  all'articolo  21
          della  legge  9  maggio  1975,   n.   153,   e   successive
          modificazioni. 
                23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
          effetto a decorrere dall'anno 2004. 
                24. Ai fini delle imposte sui  redditi  i  contributi
          versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche'  gli  eventuali
          contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai  fondi
          di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla  formazione  del
          reddito delle societa' che  gestiscono  tali  fondi;  detti
          contributi e le somme versate ai sensi del  comma  23  sono
          ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli  altri
          soggetti eroganti nell'esercizio di competenza. 
                25 
                26. 
                27. 
                28. 
                29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in  forma  di
          societa'  cooperativa   a   responsabilita'   limitata   e'
          consentito, ai  sensi  dell'articolo  28  del  testo  unico
          bancario,  anche  alle  banche  che,  in  base  al  proprio
          statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
          collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione  di
          tali banche contiene le  espressioni  "confidi",  "garanzia
          collettiva dei fidi" o entrambe. 
                30. Alle banche di cui al comma 29 si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi  da
          5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e  negli  articoli
          da 33 a 37 del testo unico bancario. 
                31. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  attuative
          dei  commi  29  e  30,  tenuto   conto   delle   specifiche
          caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29. 
                32. All'articolo 155 del testo unico  bancario,  dopo
          il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
                  "4-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia, determina i  criteri  oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  e  ai  mezzi
          patrimoniali, in base ai quali sono individuati  i  confidi
          che  sono  tenuti  a  chiedere   l'iscrizione   nell'elenco
          speciale previsto  dall'articolo  107.  La  Banca  d'Italia
          stabilisce, con  proprio  provvedimento,  gli  elementi  da
          prendere in considerazione per il  calcolo  del  volume  di
          attivita'  finanziaria  e  dei  mezzi   patrimoniali.   Per
          l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
          una delle  forme  societarie  previste  dall'articolo  106,
          comma 3. 
                  4-ter.  I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale
          esercitano  in  via  prevalente  l'attivita'  di   garanzia
          collettiva dei fidi. 
                  4-quater. I confidi iscritti  nell'elenco  speciale
          possono  svolgere,  prevalentemente  nei  confronti   delle
          imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': 
                    a)   prestazione    di    garanzie    a    favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                    b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma  2,
          di fondi pubblici di agevolazione; 
                    c) stipula, ai sensi dell'articolo 47,  comma  3,
          di contratti con le banche assegnatarie di  fondi  pubblici
          di garanzia per disciplinare  i  rapporti  con  le  imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
                  4-quinquies.   I   confidi   iscritti   nell'elenco
          speciale possono svolgere  in  via  residuale,  nei  limiti
          massimi  stabiliti  dalla  Banca  d'Italia,  le   attivita'
          riservate  agli  intermediari   finanziari   iscritti   nel
          medesimo elenco. 
                  4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco  speciale
          si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis,  108,
          109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la  cancellazione
          dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni  di
          norme di legge o delle disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo; si  applica  l'articolo  111,
          commi 3 e 4.". 
                33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29,  30,
          31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni  e
          delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42  e  43,
          imputare al fondo consortile o al capitale sociale i  fondi
          rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali  costituiti
          da contributi dello Stato, delle regioni e  di  altri  enti
          pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli  di
          destinazione  eventualmente  sussistenti,  che  permangono,
          salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla
          relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale.
          Le azioni o quote  corrispondenti  costituiscono  azioni  o
          quote  proprie  delle  banche   o   dei   confidi   e   non
          attribuiscono alcun diritto patrimoniale  o  amministrativo
          ne'  sono  computate  nel  capitale  sociale  o  nel  fondo
          consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
          costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 
                34.  Le  modificazioni  del  contratto  di  consorzio
          riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati  devono
          essere iscritte soltanto una volta l'anno entro  centoventi
          giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso  il
          deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data  di
          approvazione del bilancio. 
                35. Gli amministratori del consorzio devono  redigere
          il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
          relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
          approva il bilancio entro centoventi giorni dalla  chiusura
          dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
          copia  del  bilancio,  corredata  dalla   relazione   sulla
          gestione,  dalla  relazione  del  collegio  sindacale,   se
          costituito, e dal verbale  di  approvazione  dell'assemblea
          deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
                36. Oltre i libri  e  le  altre  scritture  contabili
          prescritti tra quelli la  cui  tenuta  e'  obbligatoria  il
          consorzio deve tenere: 
                  a) il  libro  dei  consorziati,  nel  quale  devono
          essere indicati la ragione o denominazione  sociale  ovvero
          il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni  nelle
          persone di questi; 
                  b) il libro delle adunanze  e  delle  deliberazioni
          dell'assemblea, in cui devono  essere  trascritti  anche  i
          verbali eventualmente redatti per atto pubblico; 
                  c) il libro delle adunanze  e  delle  deliberazioni
          dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 
                  d) il libro delle adunanze  e  delle  deliberazioni
          del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
          devono essere tenuti  a  cura  degli  amministratori  e  il
          quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
          di esaminare i libri indicati nel  presente  comma  e,  per
          quelli  indicati  nelle  lettere  a)  e  b),  di  ottenerne
          estratti a proprie spese. Il libro indicato  nella  lettera
          a) del presente comma puo' altresi'  essere  esaminato  dai
          creditori che intendano far valere la responsabilita' verso
          i terzi dei  singoli  consorziati  ai  sensi  dell'articolo
          2615, secondo comma del codice civile e deve essere,  prima
          che sia messo in uso,  numerato  progressivamente  in  ogni
          pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio  del  registro
          delle imprese o da un notaio. 
                37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario
          e' sostituito dal seguente: 
                  "4.  I  confidi,  anche  di  secondo  grado,   sono
          iscritti  in  un'apposita  sezione   dell'elenco   previsto
          dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione  non
          abilita a effettuare le  altre  operazioni  riservate  agli
          intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A  essi
          non  si  applica  il  titolo   V   del   presente   decreto
          legislativo". 
                38. I confidi possono trasformarsi in  uno  dei  tipi
          associativi indicati nel presente articolo e  nelle  banche
          di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano  costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
          o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi. 
                39. I confidi possono  altresi'  fondersi  con  altri
          confidi   comunque   costituiti.   Alle   fusioni   possono
          partecipare  anche  societa',   associazioni,   anche   non
          riconosciute, fondazioni e  consorzi  diversi  dai  confidi
          purche' il consorzio  o  la  societa'  incorporante  o  che
          risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui  al
          comma 29. 
                40.  Alla  fusione  si  applicano  in  ogni  caso  le
          disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo  X,  sezione
          II, del codice civile; a far  data  dal  1°  gennaio  2004,
          qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
          il progetto di fusione prevedano per i  consorziati  eguali
          diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
          quote di partecipazione,  non  e'  necessario  redigere  la
          relazione degli esperti prevista dall'articolo  2501-sexies
          del codice civile,  come  modificato  dalla  riforma  delle
          societa'. Il progetto di fusione determina il  rapporto  di
          cambio sulla  base  del  valore  nominale  delle  quote  di
          partecipazione,  secondo  un   criterio   di   attribuzione
          proporzionale. 
                41. Anche in deroga a quanto previsto dagli  articoli
          2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice  civile,
          introdotti dalla riforma delle societa',  le  deliberazioni
          assembleari necessarie per le trasformazioni e  le  fusioni
          previste dai commi  38,  39  e  40  sono  adottate  con  le
          maggioranze previste dallo  statuto  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea straordinaria. 
                42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
          38, 39, 40  e  41  non  comportano  in  alcun  caso  per  i
          contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
          vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. 
                43.  Le  societa'  cooperative  le  quali   divengono
          confidi sotto un diverso  tipo  associativo  a  seguito  di
          fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono
          soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
          mutualistici  per  la  promozione  e  lo   sviluppo   della
          cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5,  della  legge
          31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto  del
          confidi  risultante  dalla  trasformazione  o  fusione  sia
          previsto  l'obbligo  di  devoluzione  del   patrimonio   ai
          predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
          fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
          dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 
                44. I confidi fruiscono di tutti i benefici  previsti
          dalla legislazione vigente a favore dei  consorzi  e  delle
          cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi;  i   requisiti
          soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con  il
          rispetto di quelli previsti dal presente articolo. 
                45. Ai fini delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,
          comunque costituiti, si considerano enti commerciali. 
                46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle  riserve
          e nei fondi costituenti il  patrimonio  netto  dei  confidi
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi  diversi
          dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento  del
          fondo  consortile  o  del  capitale  sociale.  Il   reddito
          d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
          del conto economico  le  eventuali  variazioni  in  aumento
          conseguenti  all'applicazione  dei  criteri  indicati   nel
          titolo I, capo VI, e nel titolo  II,  capo  II,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni. 
                47. Ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive i confidi, comunque costituiti,  determinano  in
          ogni caso il  valore  della  produzione  netta  secondo  le
          modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   e   successive
          modificazioni. 
                48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  non  si
          considera effettuata nell'esercizio di imprese  l'attivita'
          di garanzia collettiva dei fidi. 
                49. Le quote di partecipazione al fondo consortile  o
          al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti,  e  i
          contributi a questi versati costituiscono  per  le  imprese
          consorziate   o   socie   oneri   contributivi   ai   sensi
          dell'articolo 64, comma 4, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. Tale  disposizione  si  applica  anche  alle
          imprese e agli enti di cui al comma 10,  per  un  ammontare
          complessivo deducibile non superiore al  2  per  cento  del
          reddito  d'impresa  dichiarato;  e'  salva  ogni  eventuale
          ulteriore deduzione prevista dalla legge. 
                50.  Ai  fini   delle   imposte   sui   redditi,   le
          trasformazioni e le fusioni effettuate  tra  i  confidi  ai
          sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo  in
          nessun  caso  a  recupero  di  tassazione  dei   fondi   in
          sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato  la
          trasformazione o partecipato alla fusione. 
                51. Le fusioni sono soggette all'imposta di  registro
          in misura fissa. 
                52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
          da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai  commi
          12,  13,  14,  15,  16  e  17,   salva   fino   ad   allora
          l'applicazione delle  restanti  disposizioni  del  presente
          articolo; anche decorso tale termine  i  confidi  in  forma
          cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
          minimo della quota di partecipazione determinato  ai  sensi
          del comma 13. 
                53. Per i confidi che  si  costituiscono  nei  cinque
          anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
          decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
          per gli aiuti a finalita' regionale,  di  cui  all'articolo
          87, paragrafo 3, lettera a),  del  trattato  CE,  la  parte
          dell'ammontare minimo del patrimonio  netto  costituito  da
          apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di  gestione
          deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in  deroga
          a quanto previsto dal comma 14. 
                54. I soggetti di cui al comma 10, che alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
          consortile o al capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di
          secondo grado, possono mantenere  la  loro  partecipazione,
          fermo  restando  il  divieto  di  fruizione  dell'attivita'
          sociale. 
                55. I confidi che alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto gestiscono fondi pubblici di  agevolazione
          possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque  anni
          dalla stessa data. Fino a tale termine  i  confidi  possono
          prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
          dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
          alle imprese consorziate o socie. I contributi  erogati  da
          regioni o da altri enti  pubblici  per  la  costituzione  e
          l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi  per
          lo svolgimento della propria attivita'  istituzionale,  non
          ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo  47  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La
          gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei
          tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari
          puo' essere svolta, in connessione all'operativita' tipica,
          dai soggetti iscritti nella  sezione  di  cui  all'articolo
          155, comma 4, del citato testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo   n.   385   del   1993,   nei   limiti   della
          strumentalita' all'oggetto sociale tipico a condizione che: 
                  a) il contributo a valere sul  fondo  pubblico  sia
          erogato esclusivamente a favore di  imprese  consorziate  o
          socie ed  in  connessione  a  finanziamenti  garantiti  dal
          medesimo confidi; 
                  b) il confidi  svolga  unicamente  la  funzione  di
          mandatario all'incasso e al pagamento per  conto  dell'ente
          pubblico erogatore,  che  permane  titolare  esclusivo  dei
          fondi,  limitandosi  ad  accertare   la   sussistenza   dei
          requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione. 
                56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle  voci  e
          dei criteri  di  bilancio  conseguenti  all'attuazione  del
          presente   articolo   non   comportano   violazioni   delle
          disposizioni del codice civile o di altre leggi in  materia
          di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali. 
                57. I  confidi  che  hanno  un  volume  di  attivita'
          finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di  euro
          o    mezzi    patrimoniali    pari    o     superiori     a
          duemilioniseicentomila euro possono, entro  il  termine  di
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  chiedere  l'iscrizione  provvisoria   nell'elenco
          speciale di cui all'articolo 107 del testo unico  bancario.
          La Banca d'Italia procede  all'iscrizione  previa  verifica
          della  sussistenza  degli  altri  requisiti  di  iscrizione
          previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
          Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi  si  adeguano  ai
          requisiti minimi per l'iscrizione  previsti  ai  sensi  del
          comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
          alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
          si sono adeguati. I confidi iscritti  nell'elenco  speciale
          ai  sensi  del  presente  comma,  oltre  all'attivita'   di
          garanzia   collettiva   dei   fidi,    possono    svolgere,
          esclusivamente nei confronti delle  imprese  consorziate  o
          socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155,  comma
          4-quater, del testo  unico  bancario.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo
          unico bancario. 
                58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge  19
          marzo 1983, n. 72, e' abrogato. 
                59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          e' abrogato. 
                60.  Nell'articolo   10,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sono  soppresse  le
          seguenti parole: ", e  in  ogni  caso  per  i  consorzi  di
          garanzia collettiva fidi di primo e  secondo  grado,  anche
          costituiti  sotto   forma   di   societa'   cooperativa   o
          consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della  legge  5
          ottobre  1991,  n.  317,  iscritti  nell'apposita   sezione
          dell'elenco  previsto   dall'articolo   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385". 
                61. Nell'articolo 15, comma 1, della  legge  7  marzo
          1996,  n.  108,  le  parole:  "consorzi  o  cooperative  di
          garanzia collettiva fidi  denominati  "Confidi",  istituiti
          dalle associazioni di  categoria  imprenditoriali  e  dagli
          ordini  professionali"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "confidi, di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269". 
                61-bis. La garanzia della Sezione speciale del  Fondo
          interbancario di  garanzia,  istituita  con  l'articolo  21
          della  legge  9  maggio  1975,   n.   153,   e   successive
          modificazioni, puo' essere  concessa  alle  banche  e  agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui  all'107  del  testo  unico  bancario,  a   fronte   di
          finanziamenti a imprenditori agricoli di  cui  all'articolo
          2135  del  codice  civile,  ivi   comprese   la   locazione
          finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
          al capitale delle imprese  agricole  medesime,  assunte  da
          banche, da altri intermediari finanziari o da fondi  chiusi
          di  investimento  mobiliari.  La  garanzia  della   Sezione
          speciale del Fondo interbancario  di  garanzia  e'  estesa,
          nella  forma  di  controgaranzia,  a  quella  prestata  dai
          confidi operanti  nel  settore  agricolo,  che  hanno  come
          consorziati o soci almeno il 50 per cento  di  imprenditori
          agricoli   ed   agli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo 106  del  medesimo
          testo unico.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e  forestali,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabiliti i  criteri
          e le modalita' per  la  concessione  delle  garanzie  della
          Sezione speciale e la gestione delle sue  risorse,  nonche'
          le eventuali riserve  di  fondi  a  favore  di  determinati
          settori o tipologie di operazioni. 
                61-ter. 
                61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
          controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta  dal
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  b),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, al  fine  di  adeguarne  la
          natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
          disciplina dei requisiti minimi di capitale per le  banche,
          sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione." 
              La legge 7 marzo 1996, n. 108 recante "Disposizioni  in
          materia di usura" e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  9  marzo
          1996, n. 58, S.O. 
              Il testo del comma 100  dell'articolo  2  della  citata
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 e'  citato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  8  del
          decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  del  14
          novembre 2017  (Modifiche  alle  modalita'  di  concessione
          della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,
          lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  su
          portafogli di  finanziamenti  erogati  a  piccole  e  medie
          imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria): 
                "Art.  8.  Incremento  delle   coperture   attraverso
          ingresso di ulteriori garanti 
                1. Omissis 
                2. L'intervento aggiuntivo di altri soggetti  garanti
          sulla tranche junior del portafoglio  di  finanziamenti  e'
          realizzato mediante l'attivazione  delle  sezioni  speciali
          istituite  ai  sensi  di  quanto   previsto   dal   decreto
          interministeriale  26  gennaio  2012.  In  tale  caso,   le
          coperture massime del Fondo di cui  all'art.  7,  comma  1,
          sono innalzate, rispettivamente,  all'8  percento  e  al  9
          percento, mentre la  sezione  speciale  copre  un'ulteriore
          quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti
          per un valore comunque non  inferiore  all'1  percento  del
          medesimo portafoglio. Nei casi di  cui  all'art.  7,  comma
          1-bis, le misure di garanzia del Fondo  ivi  previste  sono
          innalzate, rispettivamente, al 9,75 per cento  e  all'11,25
          per cento e la copertura dell'ulteriore quota della tranche
          junior del portafoglio di finanziamenti e' a  carico  della
          sezione  speciale.  Il  Fondo   e   la   sezione   speciale
          compartecipano  alle  prime  perdite  del  portafoglio   di
          finanziamenti con modalita' «pari  passu»,  in  proporzione
          alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e  fermo
          restando  il  limite   della   copertura   complessivamente
          prestata dal Fondo e dalla sezione  speciale,  pari  all'80
          percento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
          finanziamenti, ovvero al 100 per  cento  nei  casi  di  cui
          all'art. 7, comma 1-bis. Qualora, alla chiusura del periodo
          di costruzione del  portafoglio  di  finanziamenti  di  cui
          all'art. 13, il punto di stacco e lo spessore della tranche
          junior, determinati applicando la  metodologia  di  cui  in
          allegato al presente decreto, dovessero risultare inferiori
          rispetto a quelli previsti dal soggetto  richiedente,  come
          riportati nella delibera del Consiglio di gestione  di  cui
          all'art. 11, comma 4, le misure di copertura della  tranche
          junior a valere, rispettivamente, sul Fondo e sulla sezione
          speciale, sono proporzionalmente ridotte." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  18  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 18. Norme in materia di semplificazione per  la
          gestione del Fondo di garanzia per le PMI 
                1. Omissis 
                2. Nelle regioni sul cui  territorio,  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, e' gia' disposta la
          limitazione dell'intervento del predetto Fondo di  garanzia
          per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
          sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali  e  dei
          consorzi di garanzia collettiva,  la  predetta  limitazione
          rimane in vigorefino al 10 aprile 2020 o al  minor  termine
          previsto dalla delibera." 
              Si riporta il testo degli articoli 92, commi 3 e  4,  e
          96 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159
          : 
                "Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni 
                1. - 2-bis. Omissis 
                3. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  2,  primo
          periodo, ovvero, nei casi  di  urgenza,  immediatamente,  i
          soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e  2,  procedono
          anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
          i finanziamenti, le agevolazioni e le altre  erogazioni  di
          cui  all'articolo  67  sono  corrisposti  sotto  condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. (250) 
                4. La revoca e il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto." 
                "Art. 96 Istituzione della banca dati nazionale unica
          della documentazione antimafia 
                1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
          le politiche del personale  dell'amministrazione  civile  e
          per le risorse strumentali e finanziarie  e'  istituita  la
          banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia,
          di seguito denominata «banca dati nazionale unica». 
                2. Al fine di verificare la sussistenza di una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa
          di cui all'articolo 84, comma 4, la  banca  dati  nazionale
          unica  e'   collegata   telematicamente   con   il   Centro
          elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  (Disposizioni  per  la
          razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                "Art. 9. Revoca dei benefici e sanzioni 
                1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero
          di  documentazione  incompleta  o  irregolare,  per   fatti
          comunque imputabili  al  richiedente  e  non  sanabili,  il
          soggetto competente provvede alla revoca  degli  interventi
          e, in caso di revoca dal bonus fiscale,  ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministero delle finanze. 
                2. In caso di revoca degli  interventi,  disposta  ai
          sensi  del  comma  1,  si  applica   anche   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di  una
          somma  in  misura  da  due  a   quattro   volte   l'importo
          dell'intervento indebitamente fruito. 
                3. Qualora i beni acquistati con  l'intervento  siano
          alienati, ceduti o distratti  nei  cinque  anni  successivi
          alla concessione, ovvero prima  che  abbia  termine  quanto
          previsto dal progetto ammesso all'intervento,  e'  disposta
          la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
          modalita' di cui al comma 4. 
                4.  Nei  casi  di  restituzione  dell'intervento   in
          conseguenza della revoca di cui  al  comma  3,  o  comunque
          disposta  per  azioni  o   fatti   addebitati   all'impresa
          beneficiaria, e della revoca di cui al  comma  1,  disposta
          anche   in   misura    parziale    purche'    proporzionale
          all'inadempimento riscontrato, l'impresa  stessa  versa  il
          relativo importo maggiorato di un interesse pari  al  tasso
          ufficiale di sconto vigente alla  data  dell'ordinativo  di
          pagamento, ovvero alla data di concessione del  credito  di
          imposta, maggiorato di cinque punti percentuali.  In  tutti
          gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 
                5. Per le restituzioni di cui al comma  4  i  crediti
          nascenti dai finanziamenti erogati ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo sono preferiti a ogni altro  titolo  di
          prelazione da qualsiasi causa derivante, ad  eccezione  del
          privilegio per spese di  giustizia  e  di  quelli  previsti
          dall'articolo 2751-bis del codice civile e  fatti  salvi  i
          diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti  si
          provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi  dell'articolo
          67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto  di  restituzione,
          nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
          delle relative sanzioni. 
                6. Le somme restituite ai  sensi  del  comma  4  sono
          versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per
          incrementare la  disponibilita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2." 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico  nazionale),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                "Art. 11. Potenziamento finanziario Confidi anche con
          addizione della garanzia dello Stato 
                1. - 4. Omissis 
                5. La dotazione del Fondo di cui al  comma  1  potra'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle  banche,  delle  Regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici e privati, ovvero con l'intervento della
          Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  e  della  SACE  S.p.a.,
          secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico." 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  39  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                "Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 
                1. - 3. Omissis 
                4. La garanzia del Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'
          essere  concessa,  a  titolo  oneroso,  su  portafogli   di
          finanziamenti  erogati  alle  imprese  con  un  numero   di
          dipendenti non superiore a 499  da  banche  e  intermediari
          finanziari   iscritti   nell'elenco   speciale    di    cui
          all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385 e successive modificazioni. Per le garanzie concesse
          nell'ambito  di  portafogli  di   finanziamenti   l'importo
          massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
          nel rispetto della disciplina dell'Unione  europea,  a  3,5
          milioni di euro. Con decreto di  natura  non  regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono
          definite  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla concessione di detta garanzia." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  111  del  citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 111 Microcredito 
                1. In deroga all'articolo 106, comma  1,  i  soggetti
          iscritti  in  un   apposito   elenco,   possono   concedere
          finanziamenti a persone fisiche o  societa'  di  persone  o
          societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  di  cui
          all'articolo  2463-bis  codice  civile  o  associazioni   o
          societa'  cooperative,  per  l'avvio   o   l'esercizio   di
          attivita'  di  lavoro  autonomo  o   di   microimpresa,   a
          condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
          caratteristiche: 
                  a)  siano  di  ammontare  non  superiore   a   euro
          40.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; 
                  b) siano finalizzati all'avvio o allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
                c) siano accompagnati dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
                2. L'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                  a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
                  b) capitale versato di ammontare  non  inferiore  a
          quello stabilito ai sensi del comma 5; 
                  c) requisiti di onorabilita' dei soci di  controllo
          o rilevanti, nonche'  di  onorabilita'  e  professionalita'
          degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
                  d) oggetto sociale limitato alle sole attivita'  di
          cui  al  comma  1,  nonche'  alle  attivita'  accessorie  e
          strumentali; 
                  e) presentazione di un programma di attivita'. 
                3. I soggetti di cui al comma 1  possono  erogare  in
          via non prevalente finanziamenti anche a favore di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
                3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
                4. In deroga all'articolo 106, comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
                5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
                  a) requisiti concernenti i beneficiari e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti; 
                  b)  limiti  oggettivi,  riferiti  al  volume  delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3; 
                  c) le caratteristiche dei soggetti che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
                  d) le informazioni da fornire alla clientela. 
                5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo  microcredito  e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3." 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          17  ottobre  2014,   n.   176   recante   "Disciplina   del
          microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2014, n. 279. 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38): 
                "Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione
          delle imprese 
                1. Omissis 
                2. L'ISMEA  puo'  concedere  la  propria  garanzia  a
          fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
                Omissis." 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  6  dell'articolo  56
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art. 56 Misure di sostegno finanziario  alle  micro,
          piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 
                1. Omissis 
                2. Al fine di sostenere le attivita'  imprenditoriali
          danneggiate dall'epidemia  di  COVID-19  le  Imprese,  come
          definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
          - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti  di
          banche, di intermediari finanziari  previsti  dall'articolo
          106 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e degli  altri  soggetti  abilitati
          alla concessione di credito  in  Italia  -  delle  seguenti
          misure di sostegno finanziario: 
                  a) per le aperture di credito  a  revoca  e  per  i
          prestiti  accordati  a  fronte  di  anticipi   su   crediti
          esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se  successivi,
          a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
          accordati, sia per la parte utilizzata sia per  quella  non
          ancora utilizzata, non possono essere revocati in  tutto  o
          in parte fino al 30 settembre 2020; 
                  b)  per  i  prestiti  non  rateali   con   scadenza
          contrattuale prima del 30 settembre 2020 i  contratti  sono
          prorogati, unitamente ai rispettivi  elementi  accessori  e
          senza alcuna formalita', fino al  30  settembre  2020  alle
          medesime condizioni; 
                  c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
          rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
          agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
          scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al  30
          settembre 2020 e il piano di  rimborso  delle  rate  o  dei
          canoni oggetto di sospensione  e'  dilazionato,  unitamente
          agli elementi accessori e senza alcuna formalita',  secondo
          modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri per entrambe le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
          richiedere di  sospendere  soltanto  i  rimborsi  in  conto
          capitale. 
                3. - 5. Omissis 
                6. Su richiesta telematica del soggetto  finanziatore
          con  indicazione   dell'importo   massimo   garantito,   le
          operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
          2  sono  ammesse,  senza  valutazione,  alla  garanzia   di
          un'apposita sezione speciale del Fondo di cui  all'art.  2,
          comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
          La sezione speciale, con una dotazione di 1730  milioni  di
          euro, garantisce: 
                  a) per un importo pari al 33 per cento  i  maggiori
          utilizzi,  alla  data  del  30  settembre  2020,   rispetto
          all'importo  utilizzato  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto dei prestiti di cui al  comma  2,  lettera
          a); 
                  b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e
          gli altri finanziamenti la cui  scadenza  e'  prorogata  ai
          sensi del comma 2, lettera b); 
                  c) per un importo pari al 33 per cento  le  singole
          rate dei mutui  e  degli  altri  finanziamenti  a  rimborso
          rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro
          il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del
          comma 2, lettera c). 
                Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
          tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni  di  cui
          al comma 2, lettera a),  b)  e  c)  sono  realizzate  senza
          preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti  e
          con automatico allungamento del contratto di  provvista  in
          relazione    al    prolungamento     dell'operazione     di
          finanziamento,  alle  stesse   condizioni   del   contratto
          originario  nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti
          agevolati previa comunicazione  all'ente  incentivante  che
          entro 15 giorni puo'  provvedere  a  fornire  le  eventuali
          integrazioni alle modalita' operative."