((Art. 13 - bis 
 
          Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura 
 
  1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo  di
fine esercizio, e'  riassegnato  al  Fondo  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20
per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarieta'  per  le
vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della  medesima  legge  n.
108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della citata
          legge 7 marzo 1996, n. 108: 
                "Art.  14.  1.  E'  istituito  presso  l'ufficio  del
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta'  per
          le vittime dell'usura». 
                2. Il Fondo provvede alla erogazione di  mutui  senza
          interesse di durata non superiore al decennio a  favore  di
          soggetti   che   esercitano   attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale o comunque economica,  ovvero  una
          libera arte o professione, i  quali  dichiarino  di  essere
          vittime del delitto di usura e risultino parti  offese  nel
          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
          all'importo dell'interesse e limitatamente  a  questo,  nei
          diritti della persona offesa verso l'autore del  reato.  La
          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali. 
                2-bis.   Fermo   quanto   previsto   dal   comma   7,
          l'erogazione dei mutui di cui  al  comma  2  e'  consentita
          anche  in  favore  dell'imprenditore  dichiarato   fallito,
          previo provvedimento favorevole  del  giudice  delegato  al
          fallimento,  a  condizione  che  il  medesimo   non   abbia
          riportato condanne definitive per i reati di cui al  titolo
          VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive
          modificazioni,  ovvero  per  delitti  contro  la   pubblica
          amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione  della
          giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica,  l'industria
          e il commercio, a meno  di  intervenuta  riabilitazione  ai
          sensi degli articoli 178  e  seguenti  del  codice  penale.
          Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato  e'
          ammesso reclamo al tribunale fallimentare,  del  quale  non
          puo' far parte il giudice che ha emanato  il  provvedimento
          reclamato. 
                2-ter. Le somme erogate a titolo di  mutuo  ai  sensi
          del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare
          ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e
          sono  vincolate,  quanto  a  destinazione,   esclusivamente
          all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5. 
                3. Il mutuo puo' essere  concesso,  anche  nel  corso
          delle indagini preliminari, previo  parere  favorevole  del
          pubblico  ministero,  sulla  base  di   concreti   elementi
          acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime. 
                4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
          dalla vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto  degli
          interessi  e  degli  altri  vantaggi  usurari   corrisposti
          all'autore del reato. Il  Fondo  puo'  erogare  un  importo
          maggiore  quando,  per  le  caratteristiche  del   prestito
          usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
          riferibilita' a  organizzazioni  criminali,  sono  derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni. 
                5. La domanda di concessione del  mutuo  deve  essere
          presentata al Fondo entro il termine di  ventiquattro  mesi
          dalla data di presentazione della denuncia per  il  delitto
          di usura ovvero dalla data in  cui  la  persona  offesa  ha
          notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
          Essa deve essere corredata da un piano  di  investimento  e
          utilizzo delle somme richieste che risponda alla  finalita'
          di reinserimento della vittima del delitto di  usura  nella
          economia legale. In nessun caso le somme erogate  a  titolo
          di mutuo o di anticipazione possono essere  utilizzate  per
          pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del  capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 
                6.  La  concessione  del  mutuo  e'  deliberata   dal
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket sulla base  della  istruttoria
          operata dal comitato di cui all'articolo 5,  comma  2,  del
          D.L.  31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  L.  18  febbraio  1992,  n.  172.  Il
          Commissario straordinario puo'  procedere  alla  erogazione
          della  provvisionale  anche  senza  il  parere   di   detto
          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 
                7. I mutui di cui al presente  articolo  non  possono
          essere concessi a favore  di  soggetti  condannati  per  il
          reato di usura, anche  tentato,  o  per  taluno  dei  reati
          consumati o tentati di cui agli articoli 380 e  407,  comma
          2, lettera a),  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
          sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
          ovvero alla speciale misura  di  cui  all'articolo  34  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
          confronti dei soggetti indagati o imputati  per  taluno  di
          detti reati ovvero proposti  per  le  suddette  misure,  la
          concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
          stata disposta, e'  sospesa  fino  all'esito  dei  relativi
          procedimenti. 
                8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
          concessione del mutuo se nel  procedimento  penale  per  il
          delitto di usura in cui sono parti offese, ed in  relazione
          al quale hanno proposto la domanda  di  mutuo,  hanno  reso
          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le
          dichiarazioni false o reticenti sia in  corso  procedimento
          penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino  all'esito
          di tale procedimento. 
                9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti  di
          erogazione del mutuo e della provvisionale ed  al  recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti: 
                  a) se il procedimento  penale  per  il  delitto  di
          usura in relazione al quale il  mutuo  o  la  provvisionale
          sono  stati  concessi  si  conclude  con  provvedimento  di
          archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera  a-bis),
          ovvero  con  sentenza  di  non  luogo   a   procedere,   di
          proscioglimento o di assoluzione; 
                  a-bis) quando  il  procedimento  penale  non  possa
          ulteriormente proseguire per prescrizione  del  reato,  per
          amnistia o per  morte  dell'imputato  e  il  giudice  debba
          emettere per tali motivi il provvedimento di  archiviazione
          o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del  processo,  ai
          sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, quando allo stato degli atti non esistano  elementi
          documentati, univoci e concordanti in ordine  all'esistenza
          del danno subito dalla vittima per effetto degli  interessi
          o di altri vantaggi usurari; 
                  b) se le somme erogate  a  titolo  di  mutuo  o  di
          provvisionale non sono utilizzate in conformita'  al  piano
          di cui al comma 5; 
                  c) se sopravvengono  le  condizioni  ostative  alla
          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 
                10. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano ai fatti verificatisi a partire  dal  1°  gennaio
          1996. Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
                11. Il Fondo e' alimentato: 
                  a) da uno stanziamento a carico del bilancio  dello
          Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a  lire  20
          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   di
          grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio; 
                  b) dai beni rivenienti dalla confisca  ordinata  ai
          sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; 
                  c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 
                12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
          bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
                13. Il Governo  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di
          attuazione entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge." 
                "Art. 15. 1. E' istituito  presso  il  Ministero  del
          tesoro  il  «Fondo  per   la   prevenzione   del   fenomeno
          dell'usura»  di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da
          costituire con quote di 100 miliardi di lire  per  ciascuno
          degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998.  Il  Fondo  dovra'
          essere utilizzato quanto al 70 per cento  per  l'erogazione
          di  contributi  a  favore  di   appositi   fondi   speciali
          costituiti  dai  confidi,  di  cui  all'articolo   13   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
          cento   a   favore   delle   fondazioni   ed   associazioni
          riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
          cui al comma 4. 
                2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: 
                  a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
          separati dai fondi rischi ordinari, destinati  a  garantire
          fino all'80 per cento le banche e gli istituti  di  credito
          che   concedono   finanziamenti   a   medio    termine    e
          all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
          delle  piccole  e   medie   imprese   a   elevato   rischio
          finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
          rifiutata una domanda di  finanziamento  assistita  da  una
          garanzia pari ad almeno il 50 per  cento  dell'importo  del
          finanziamento stesso pur in presenza  della  disponibilita'
          dei Confidi al rilascio della garanzia; 
                  b) che  i  contributi  di  cui  al  comma  1  siano
          cumulabili con eventuali contributi concessi  dalle  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
                3.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
          con decreto i requisiti  patrimoniali  dei  fondi  speciali
          antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
          di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi. 
                4. Le fondazioni e le associazioni  riconosciute  per
          la prevenzione del fenomeno  dell'usura  sono  iscritte  in
          apposito elenco tenuto dal Ministro del  tesoro.  Lo  scopo
          della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
          forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
          dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
                5.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno  ed  il  Ministro  per  gli  affari   sociali,
          determina  con  decreto  i  requisiti  patrimoniali   delle
          fondazioni e delle  associazioni  per  la  prevenzione  del
          fenomeno dell'usura ed i requisiti  di  onorabilita'  e  di
          professionalita' degli esponenti delle medesime  fondazioni
          e associazioni. 
                6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
          del fenomeno dell'usura prestano garanzie  alle  banche  ed
          agli  intermediari   finanziari   al   fine   di   favorire
          l'erogazione di finanziamenti a soggetti che,  pur  essendo
          meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
          incontrano difficolta' di accesso al credito. 
                7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
          legge, le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del  fenomeno  dell'usura  esercitano  le  altre  attivita'
          previste dallo statuto. 
                8. Per la gestione del Fondo di  cui  al  comma  1  e
          l'assegnazione dei contributi, il Governo  provvede,  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          di  cui  uno   con   funzioni   di   presidente,   da   due
          rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
          persona del Commissario straordinario del  Governo  per  il
          coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
          due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
          da due rappresentanti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. E' previsto un  supplente  per  ciascuno
          dei rappresentanti.  I  componenti  effettivi  e  supplenti
          della  commissione  sono  scelti  tra  i   funzionari   con
          qualifica non inferiore a dirigente  di  seconda  fascia  o
          equiparata. La partecipazione alla commissione e' a  titolo
          gratuito. Le riunioni della commissione sono valide  quando
          intervengono  almeno  cinque  componenti,   rappresentanti,
          comunque,  le  quattro  amministrazioni   interessate.   Le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
          caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 
                9. I contributi di  cui  al  presente  articolo  sono
          erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1. 
                10. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1
          si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1996,  utilizzando  parzialmente   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero."