((Art. 13 - ter Microcredito 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111"».))
Riferimenti normativi Il testo del comma 1 dell'articolo 112 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 13.