((Art. 13 - ter 
 
                            Microcredito 
 
  1. All'articolo 112, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
confidi di cui al presente articolo possono  detenere  partecipazioni
nei soggetti di cui all'articolo 111"».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del  comma  1  dell'articolo  112  del  citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato  dal  presente  articolo,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 13.