Art. 13 Segretariato generale 1. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attivita' complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attivita'. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed e' responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attivita' di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro. Il Segretario generale esercita poteri di direzione, indirizzo e coordinamento e controllo sui segretari regionali del Ministero con riferimento alle loro funzioni ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale Organizzazione. 2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare: a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; puo' convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali e' in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i); b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; coordina altresi', tramite le direzioni generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il Segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresi' ogni eventuale conflitto di competenza tra i diversi uffici dirigenziali di livello generale; d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale; e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto; f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, dando indirizzi alla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale e in collaborazione con le altre istituzioni competenti; coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attivita' di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalla Direzione generale Archivi e della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore; provvede altresi' alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici; h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato: «Codice»; i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a); l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; m) coordina le attivita' di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorita' di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attivita' istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali; n) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 33 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sovraintende altresi' la procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura; o) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro; p) coordina le attivita' per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessita' e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro; q) assicura, in raccordo con l'Ufficio stampa e con la Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero; r) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori; s) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro; t) svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012; assicura altresi' il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro; u) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalita' e le condizioni per farvi ricorso; svolge altresi' attivita' di indirizzo, supporto e consulenza, anche mediante l'elaborazione di schemi di bandi e capitolati e convenzioni-tipo, agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati regionali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici, di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, nonche' di sponsorizzazioni; v) cura le attivita', raccordandosi con le direzioni generali e gli uffici periferici competenti, relative alla partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero; z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio quanto ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali. 3. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, opera alle dirette dipendenze del Ministro. 4. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 6. Il Segretariato generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati anche tre dirigenti con funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del citato d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.» - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.; - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58: «Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali). - 1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge. 2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennita' di funzione. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.» - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. 2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge. 3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.». - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;