Art. 13 
 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il Segretario generale  assicura  il  coordinamento  e  l'unita'
dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e  le
strategie concernenti l'attivita' complessiva del Ministero, coordina
gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza
e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli  esiti  della
sua attivita'. Il Segretario generale coordina inoltre  le  direzioni
generali centrali e gli uffici dirigenziali generali  periferici  del
Ministero ed e' responsabile direttamente nei confronti del  Ministro
dell'attivita' di coordinamento e della puntuale realizzazione  degli
indirizzi impartiti dal Ministro.  Il  Segretario  generale  esercita
poteri di  direzione,  indirizzo  e  coordinamento  e  controllo  sui
segretari regionali del Ministero con riferimento alle loro  funzioni
ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite
alla Direzione generale Organizzazione. 
  2. Il  Segretario  generale,  in  attuazione  degli  indirizzi  del
Ministro, in particolare: 
    a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli  uffici,  anche
attraverso  la  convocazione  periodica  in  conferenza,  anche   con
modalita' telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali
per l'esame di questioni  di  carattere  generale  o  di  particolare
rilievo oppure afferenti a piu' competenze; puo'  convocare  anche  i
titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero;
la conferenza dei direttori generali  centrali,  dei  titolari  degli
uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali  e'
in ogni caso convocata ai fini  del  coordinamento  dell'elaborazione
dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i); 
    b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali, nelle
materie di rispettiva competenza,  per  le  intese  istituzionali  di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662; coordina  altresi',  tramite  le  direzioni
generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici  del
Ministero; 
    c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i
titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del  Ministero
e, sentiti i direttori generali  competenti,  i  segretari  regionali
responsabili  e  adotta  le  opportune  prescrizioni;  in   caso   di
perdurante inerzia e  di  inottemperanza  alle  proprie  prescrizioni
specifiche, il Segretario generale  si  sostituisce  al  responsabile
dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresi' ogni
eventuale conflitto di competenza tra i diversi  uffici  dirigenziali
di livello generale; 
    d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni
da assumere in sede  di  conferenza  di  servizi  per  interventi  di
carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale; 
    e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali
e paesaggistici, senza diritto di voto; 
    f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del  patrimonio
culturale,  nonche'  gli  interventi  conseguenti  a   emergenze   di
carattere nazionale e internazionale, dando indirizzi alla  Direzione
generale Sicurezza del patrimonio culturale e in  collaborazione  con
le altre istituzioni competenti; coordina l'attivita'  di  tutela  in
base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; 
    g) raccoglie, coordina e analizza  i  fabbisogni  del  patrimonio
immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero;  cura  i
rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando  le  attivita'  di
razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalla Direzione
generale Archivi e della Direzione  generale  Biblioteche  e  diritto
d'autore; provvede altresi' alla definizione di criteri uniformi  per
la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici; 
    h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di  legge
alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali  e  al  Parlamento,
anche ai sensi dell'articolo 84 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di  seguito
denominato: «Codice»; 
    i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali  e
pluriennali  del  Ministero  e  dei  relativi  piani  di  spesa,   da
sottoporre all'approvazione del  Ministro,  anche  sulla  base  delle
risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a); 
    l) formula proposte al Ministro,  sentiti  i  direttori  generali
centrali, i titolari degli uffici dirigenziali  di  livello  generale
periferici e i segretari  regionali,  ai  fini  dell'esercizio  delle
funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
    m) coordina le attivita' di rilevanza europea  e  internazionale,
ivi  inclusa  la  programmazione  dei  fondi  comunitari  diretti   e
indiretti, anche svolgendo, ove richiesto  e  comunque  nel  rispetto
della  normativa  europea  in  materia,  le  funzioni  proprie  della
autorita' di gestione dei programmi comunitari; coordina  i  rapporti
con l'UNESCO e  promuove  l'iscrizione  di  nuovi  siti  e  di  nuovi
elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale,
sulla  base  dell'attivita'  istruttoria  compiuta  dalle  competenti
direzioni generali; 
    n) cura l'elaborazione, entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno,
sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle  direzioni
generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 33 e
dai segretariati regionali, del  Piano  strategico  «Grandi  Progetti
Beni culturali», di cui articolo 7, comma  1,  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una
relazione  concernente  gli  interventi  del  Piano  strategico  gia'
realizzati e lo stato di  avanzamento  di  quelli  avviati  nell'anno
precedente e non ancora conclusi; sovraintende altresi' la  procedura
per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura; 
    o) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al
CIPE, fornendo adeguato supporto  ai  competenti  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro; 
    p) coordina le attivita' per la realizzazione di  interventi  sul
territorio di  particolare  complessita'  e  rilievo  strategico,  in
attuazione delle direttive del Ministro; 
    q) assicura, in raccordo con l'Ufficio stampa e con la  Direzione
generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta
agli uffici centrali e periferici del Ministero; 
    r) si raccorda  con  la  Direzione  generale  Organizzazione  per
l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle  medesime  tra
le diverse direzioni ed uffici, sia centrali, sia  periferici,  anche
su proposta dei relativi direttori; 
    s)  assicura  l'adempimento  degli   obblighi   in   materia   di
anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva il programma
annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla  base  degli  indirizzi
impartiti dal Ministro; 
    t) svolge i compiti di autorita' centrale prevista  dall'articolo
4 della direttiva 2014/60/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla  restituzione  dei  beni  culturali
usciti illecitamente dal  territorio  di  uno  Stato  membro,  e  che
modifica il regolamento  (UE)  n.  1024/2012;  assicura  altresi'  il
coordinamento  delle  politiche  dei  prestiti  all'estero  dei  beni
culturali, in attuazione delle direttive del Ministro; 
    u) cura i rapporti del Ministero con le centrali  di  committenza
per  l'affidamento  dei  contratti  di  appalto  o  di   concessione,
definendo i criteri, le modalita' e le condizioni per farvi  ricorso;
svolge altresi' attivita' di indirizzo, supporto e consulenza,  anche
mediante  l'elaborazione  di  schemi  di   bandi   e   capitolati   e
convenzioni-tipo,  agli  uffici  centrali  e,  per  il  tramite   dei
Segretariati regionali, a quelli periferici in materia  di  contratti
pubblici,  di  rapporti  di  partenariato   pubblico-privato,   anche
istituzionalizzato, per la  valorizzazione  e  l'uso  del  patrimonio
culturale, nonche' di sponsorizzazioni; 
    v) cura le attivita', raccordandosi con le direzioni  generali  e
gli uffici periferici competenti, relative  alla  partecipazione  del
Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero; 
    z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale Bilancio  quanto  ai  profili  finanziari  e  contabili,  di
vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente  agli
interventi in materia di beni e attivita' culturali. 
  3. Il Segretario  generale  del  Ministero  e'  nominato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
e, in conformita' a  quanto  disposto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo n. 300  del  1999,  opera  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro. 
  4.  Presso  il  Segretariato  generale   operano   la   Commissione
consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e
per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della  legge  20
febbraio  2006,  n.  77,  e  il  Nucleo  di  valutazione  degli  atti
dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della  legge  24  dicembre
2012, n. 234. 
  5. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  6.  Il  Segretariato  generale  si   articola   in   sette   uffici
dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo,
al quale sono assegnati anche tre dirigenti con  funzioni  ispettive,
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo n. 300 del 1999. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del citato
          d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6.» 
              - Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.; 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  20
          febbraio 2006, n. 77, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 marzo 2006, n. 58: 
              «Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione
          dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi  turistici
          locali). - 1. La Commissione  consultiva  per  i  piani  di
          gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per  i  sistemi
          turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali, oltre a  esercitare  le  funzioni
          previste dal decreto 27  novembre  2003,  rende  pareri,  a
          richiesta del Ministro, su questioni attinenti  ai  siti  e
          agli  elementi  italiani  UNESCO  e  si  esprime  ai  sensi
          dell'art. 4,  comma  2,  secondo  periodo,  della  presente
          legge. 
              2. I componenti della Commissione di  cui  al  comma  1
          esercitano le loro funzioni  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze  istituzionali.  Ad  essi  non  sono  attribuiti
          gettoni o indennita' di funzione. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio del mare e il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari   e    forestali    designano    ciascuno    tre
          rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
          comma 1.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine  di  assicurare  una  piu'  efficace
          partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  del  diritto
          dell'Unione europea e la puntuale attuazione  dello  stesso
          nell'ordinamento  interno,   le   amministrazioni   statali
          individuano al  loro  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove  strutture
          organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli  atti
          dell'Unione europea. 
              2. I  nuclei  di  cui  al  comma  1  sono  composti  da
          personale  delle  diverse   articolazioni   delle   singole
          amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.  Essi
          assicurano il monitoraggio  delle  attivita'  di  rilevanza
          europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e
          contribuiscono alla predisposizione da parte di queste  dei
          rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
          trasmettere alle Camere o ad altri  soggetti  istituzionali
          ai sensi della presente legge. 
              3.  I  responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1
          assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
          presso il Comitato tecnico di valutazione,  salvo  che  non
          siano essi  stessi  designati  quali  rappresentanti  delle
          proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.». 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;