Art. 13 
 
(Deroga delle norme in materia  di  riconoscimento  delle  qualifiche
                      professionali sanitarie) 
 
  1. Per la durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
deroga agli articoli  49  e  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni,  e  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n.  206  e
successive modificazioni, e'  consentito  l'esercizio  temporaneo  di
qualifiche professionali sanitarie ai  professionisti  che  intendono
esercitare  sul  territorio  nazionale  una   professione   sanitaria
conseguita all'estero regolata da  specifiche  direttive  dell'Unione
europea.  Gli  interessati  presentano  istanza   corredata   di   un
certificato di iscrizione all'albo  del  Paese  di  provenienza  alle
regioni e Province autonome, che possono  procedere  al  reclutamento
temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e  2  del
decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.