Art. 13.
(Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di
euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del
Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna
operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata
fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel
sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso
di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo
massimo del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel
2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445;
d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di
durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura
della riassicurazione e' incrementata, anche mediante il concorso
delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108
del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene
conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino
all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla
predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e
alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono
incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia
diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la
riassicurazione di cui alla presente lettera d);
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia
diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella
misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i
finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del
soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo
in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito
accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari
finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola
quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei
finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione
del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto gia' previsto all'articolo 6, comma 2,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n. 157, e fatto
salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m), la garanzia e' concessa senza applicazione del modello di
valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini
della definizione delle misure di accantonamento a titolo di
coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola
operazione finanziaria, la probabilita' di inadempimento delle
imprese e' calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel
modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con
frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni
finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli
accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo e' corretta in
funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti
dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste
di ammissione alla garanzia. La garanzia e' concessa anche in favore
di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di
garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti
deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272
del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni,
purche' la predetta classificazione non sia precedente alla data del
31 gennaio 2020. La garanzia e' concessa anche alle imprese che, in
data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis
del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato
di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purche', alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano piu' in una situazione che ne determinerebbe la classificazione
come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma
6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini dell'ammissione
alla garanzia non e' necessario che sia trascorso un anno dalla data
in cui sono state accordate le misure di concessione o, se
posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate
come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47-bis, comma 6,
lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai
sensi della disciplina bancaria;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
decreto ministeriale 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori
turistico - alberghiero e delle attivita' immobiliari, con durata
minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia
acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti,
anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento,
a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50 per
cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di
intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo,
con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore
di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita'
di impresa, arti o professioni la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non
superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto
beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda
di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1°
gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante
autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia,
l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei
confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente
decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra
le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra
le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o
affitto di azienda con prosecuzione della medesima attivita' si
considera altresi' l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal
cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il
soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di
garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola
copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione
finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con
durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della
differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come
definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia
pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore
di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso automaticamente,
gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il
finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla
verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non
superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla
lettera c) puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da
confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del
finanziamento concesso. La predetta garanzia puo' essere rilasciata
per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del
soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito
della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare
complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni
detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le
parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli
enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di
Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al
Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a
sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori
economici o filiere d'impresa;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla
garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate ed erogate dal soggetto
finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della
richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese
danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel
portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla
base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della
scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le
seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e'
innalzato a
euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo
previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati,
perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della
richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in
data successiva al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del
merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di
finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto
interministeriale del 14 novembre 2017, non puo' superare il 15
percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio
garantito, il Fondo copre il 90 percento della perdita registrata sul
singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle
imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e' stata disposta la
limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei
fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,
nazionale, regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della
quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della
documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e'
concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, e'
disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi
3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e
privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di
risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della
dotazione disponibile del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola
media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima
dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente
alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria
attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del
Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci
approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia
del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e
intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei
medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di
beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle
finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle
nuove disposizioni.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per
l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore
delle imprese agricole e della pesca. Per le finalita' di cui al
presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di
tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e'
abrogato.
13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56,
comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.