Art. 13 
 
Rilevazioni    statistiche    dell'ISTAT    connesse    all'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e
della necessita' e  urgenza  di  disporre  di  statistiche  ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e  produttivo
nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali,  anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della  fase  di  ripresa,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  g),  e  dell'articolo  89  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera  cc)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto  nazionale
di statistica (ISTAT), in qualita' di titolare del trattamento, anche
in contitolarita' con altri soggetti che fanno parte o partecipano al
Sistema statistico nazionale, che verranno indicati  nelle  direttive
di cui al comma 2, e' autorizzato, fino al  termine  dello  stato  di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri  del  31
gennaio 2020  e  per  i  dodici  mesi  successivi,  a  trattare  dati
personali, anche  inerenti  alle  particolari  categorie  di  dati  e
relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e  10  del
Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie
individuate nelle  direttive  di  cui  al  comma  2,  per  effettuare
rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi  statistiche
anche presso gli interessati sul  territorio  nazionale,  volte  alla
comprensione della situazione economica,  sociale  ed  epidemiologica
italiana. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati  personali  di
cui agli  articoli  9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  sono
individuati  in  una  o  piu'  specifiche  direttive  del  presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione  dei
dati  personali,  e  sono  svolti  nel  rispetto   delle   pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e  delle  Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo,  nonche'  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono  indicati  gli  specifici
scopi perseguiti, i tipi di  dati,  le  operazioni  eseguibili  e  le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti  fondamentali  e
le liberta' degli interessati, le  fonti  amministrative  utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione. 
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  anche  in  forma
sintetica.  Le  informazioni  agli  interessati  sono  pubblicate  in
maniera completa e facilmente  consultabili  sul  sito  istituzionale
dell'ISTAT. 
  5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente  articolo,  privi   di   ogni   riferimento   che   permetta
l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere
comunicati, per finalita' scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti  a  fini
statistici  o  di  ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale, di cui  all'allegato  A4  del  medesimo
decreto legislativo, nonche'  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322. La  diffusione  dei  dati  trattati  nell'ambito  delle
indagini statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata  solo
in forma anonima e aggregata. 
  6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.