(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
    Il presente Accordo entra in  vigore  alla  data  di  ricevimento
dell'ultima delle due  comunicazioni  con  le  quali  ciascuna  Parte
notifica all'altra  Parte  l'avvenuta  conclusione  delle  rispettive
procedure di ratifica. Il presente  Accordo  ha  durata  triennale  e
sara' automaticamente rinnovato per un  periodo/periodi  analogo/ghi,
salvo diverso avviso di una delle due Parti,  espresso  per  iscritto
almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei termini dell'intesa. 
    La cessazione del presente Accordo non pregiudica la validita'  e
la durata dei progetti e dei programmi gia'  avviati,  salvo  diverso
accordo sottoscritto dalle Parti. 
    Il presente Accordo e' firmato a Roma il 16 aprile 2012  AD,  che
corrisponde a  ....../...../1433  AH,  in  due  esemplari  originali,
entrambi facenti fede, in italiano, arabo  e  inglese.  In  caso  di'
divergenze  nell'interpretazione  delle  disposizioni  ivi  contenute
prevarra' la versione in lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico