Art. 130 
                    (Comunicazioni indesiderate) 

 
  1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di
un operatore per l'invio di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale e' consentito con il consenso dell'interessato. 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate,
mediante  posta  elettronica,  telefax,   messaggi   del   tipo   Mms
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short  Message  Service)  o  di
altro tipo. 
  3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e  2,  ulteriori  comunicazioni
per le finalita' di  cui  ai  medesimi  commi  effettuate  con  mezzi
diversi da quelli  ivi  indicati,  sono  consentite  ai  sensi  degli
articoli 23 e 24. 
  4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 ,  se  il  titolare  del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti  o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite  dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo'  non
richiedere il consenso dell'interessato,  sempre  che  si  tratti  di
servizi analoghi a quelli  oggetto  della  vendita  e  l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti  tale  uso,  inizialmente  o  in
occasione di  successive  comunicazioni.  L'interessato,  al  momento
della raccolta  e  in  occasione  dell'invio  di  ogni  comunicazione
effettuata per le finalita' di cui al presente  comma,  e'  informato
della possibilita' di opporsi in  ogni  momento  al  trattamento,  in
maniera agevole e gratuitamente. 
  5. E'  vietato  in  ogni  caso  l'invio  di  comunicazioni  per  le
finalita' di cui al  comma  1  o,  comunque,  a  scopo  promozionale,
effettuato camuffando o celando  l'identita'  del  mittente  o  senza
fornire un  idoneo  recapito  presso  il  quale  l'interessato  possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7. 
  6. In caso di reiterata violazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure  di  filtraggio  o
altre misure  praticabili  relativamente  alle  coordinate  di  posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.