Articolo 130 Disposizioni regolamentari precedenti 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
Note all'art. 130: - Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Regolamento per gli Archivi di Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911. - Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichita' e le belle arti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.