Art. 130 
 
   Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione 
 
    1. Entro trenta giorni dalla comunicazione  della  aggiudicazione
definitiva, il contraente presenta la garanzia  globale,  redatta  in
conformita' dello schema  di  garanzia  di  cui  all'allegato  H;  in
mancanza, la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore  dispone
la decadenza dall'aggiudicazione  definitiva,  incamera  la  cauzione
provvisoria e aggiudica il contratto di  lavori  al  concorrente  che
segue in graduatoria. 
    2. Nella garanzia globale di esecuzione e' indicato il nominativo
di almeno due sostituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  ss),
che, come attestato  dalla  documentazione  allegata  alla  garanzia,
devono essere in  possesso  degli  stessi  requisiti  precedentemente
richiesti nel bando o nell'avviso di gara. 
    3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale
di esecuzione e' regolata dalle previsioni dello schema  di  garanzia
di cui all'allegato H. 
    4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma  2  e'
verificato dalla stazione appaltante  o  dal  soggetto  aggiudicatore
prima della stipulazione del contratto.