Art. 130 (L)
Certificazioni  e  informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991,
                           n. 10, art. 32)

  1.  Ai  fini  della  commercializzazione,  le  caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono  essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio
decreto  dal  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui
al  comma  1  sono  obbligate  a  riportare  su  di  essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.