(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 130)
                              Art. 130. 
                             Collettore 

 
  L'esattore ed il ricevitore possono farsi coadiuvare nell'esercizio
delle loro funzioni, sotto la propria responsabilita', da uno o  piu'
collettori. La  nomina  di  un  collettore  e'  obbligatoria  per  le
esattorie e le ricevitorie gestite da persone giuridiche. 
  Il collettore rappresenta l'esattore o il ricevitore  in  tutte  le
funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria,  ricevitoria  e
per le operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria. 
  Nei rapporti con gli enti interessati il potere  di  rappresentanza
deve risultare espressamente dalla patente. 
  Il collettore inoltre puo'  rappresentare  l'esattore  nei  giudizi
avanti il pretore, anche se non e' munito di apposita procura. 
  Possono essere  collettori  soltanto  gli  iscritti  nell'albo  dei
collettori,  sempreche'  non   sussista   alcuna   delle   cause   di
incompatibilita' indicate dall'art. 18.