(Norme-art. 130)
                              Art. 130 
(Contenuto del fascicolo trasmesso  dal  pubblico  ministero  con  la
                   richiesta di rinvio a giudizio) 
  1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano  piu'  persone  o
piu' imputazioni, il pubblico ministero forma il  fascicolo  previsto
dall'articolo 416 comma  2  del  codice,  inserendovi  gli  atti  ivi
indicati  per  la  parte  che  si  riferisce  alle  persone  o   alle
imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. 
  2. In ogni caso il pubblico ministero puo',  a  fini  di  indagine,
trattenere copia della  documentazione  e  degli  atti  trasmessi  al
giudice.