Art. 130 (Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio) 1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano piu' persone o piu' imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. 2. In ogni caso il pubblico ministero puo', a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.