Art. 130 (a).
                    Revoca della patente di guida
  1. La patente di guida e' revocata dal prefetto  ((  del  luogo  di
residenza  del  titolare  della stessa, )) secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI:
    a)  quando  il  titolare  non  sia  in  possesso,  con  carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art. 119;
    b)  quando  il  titolare  non  sia piu' in possesso dei requisiti
morali previsti dall'art. 120;
    c)  quando  il  titolare,  sottoposto  alla  revisione  ai  sensi
dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
    d)  quando  il  titolare  abbia  ottenuto  la  sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
  2. Allorche' siano  cessati  i  motivi  che  hanno  determinato  il
provvedimento  di  revoca  della patente di guida, l'interessato puo'
direttamente conseguire, per esame  e  con  i  requisiti  psichici  e
fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di
categoria  non  superiore  a quella della patente revocata, senza che
siano operanti i criteri di propedeuticita'  previsti  dall'art.  116
per  il  conseguimento  delle  patenti  delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'art. 117 si  applicano  con  riferimento  alla
data di rilascio della patente revocata.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 68 del D.Lgs. n. 360/1993.