Art. 131. 
                         Diritto di regresso 
  1. Il venditore finale, quando e' responsabile  nei  confronti  del
consumatore a causa  di  un  difetto  di  conformita'  imputabile  ad
un'azione  o  ad  un'omissione  del  produttore,  di  un   precedente
venditore  della  medesima  catena  contrattuale  distributiva  o  di
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di  regresso,  salvo  patto
contrario o rinuncia, nei  confronti  del  soggetto  o  dei  soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 
  2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore,  puo'  agire,  entro  un  anno   dall'esecuzione   della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto  o  dei  soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.