ART. 131
          (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Per  gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato  5  alla  parte terza del presente decreto, l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a carico
del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo
in  automatico,  nonche'  le  modalita' di gestione degli stessi e di
conservazione   dei   relativi   risultati,  che  devono  rimanere  a
disposizione  dell'autorita'  competente  al controllo per un periodo
non  inferiore  a  tre  anni  dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.